Art. 6 
 
                  Rapporti con altri enti pubblici 
 
    1. Ai fini dello svolgimento  ottimale  delle  attivita'  di  cui
all'art.  5,  l'ARPAT  collabora  con  l'istituto  superiore  per  la
protezione e  la  ricerca  ambientale  (ISPRA),  istituito  ai  sensi
dell'art. 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n.  112  (disposizioni
urgenti  per  lo   sviluppo   economico,   la   semplificazione,   la
competitivita',  la  stabilizzazione  della  finanza  pubblica  e  la
perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla  legge
6 agosto 2008, n.  133,  con  le  altre  agenzie  regionali  e  delle
province autonome per la protezione dell'ambiente, con  il  Ministero
dell'ambiente e della tutela del territorio  e  del  mare  e  con  il
sistema regionale della protezione civile,  nonche'  con  altri  enti
pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attivita'  di
ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento  della
conoscenza sull'ambiente  ed  al  miglioramento  dell'efficienza  dei
processi di tutela.