Art. 6 Rapporti con altri enti pubblici 1. Ai fini dello svolgimento ottimale delle attivita' di cui all'art. 5, l'ARPAT collabora con l'istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA), istituito ai sensi dell'art. 28 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 (disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, con le altre agenzie regionali e delle province autonome per la protezione dell'ambiente, con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il sistema regionale della protezione civile, nonche' con altri enti pubblici e istituzioni, anche per la partecipazione all'attivita' di ricerca applicata, finalizzata in particolare al miglioramento della conoscenza sull'ambiente ed al miglioramento dell'efficienza dei processi di tutela.