Art. 9 Attivita' di elaborazione dati, di informazione e conoscenza ambientale 1. Le attivita' di cui all'art. 5, comma 1, lettera c), consistono nella raccolta, nell'organizzazione ed elaborazione dei dati acquisiti nell'esercizio delle attivita' istituzionali di cui agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e validati. Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10 un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro cause, gli impatti sull'ambiente ed il suo stato, ed a garantire un'informazione ambientale oggettiva al pubblico anche ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 195 (attuazione della direttiva 2003/4/ CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).