Art. 9 
 
           Attivita' di elaborazione dati, di informazione 
                       e conoscenza ambientale 
 
    1.  Le  attivita'  di  cui  all'art.  5,  comma  1,  lettera  c),
consistono nella raccolta, nell'organizzazione  ed  elaborazione  dei
dati acquisiti nell'esercizio delle attivita'  istituzionali  di  cui
agli articoli 5 e 10 o comunque ad altro titolo detenuti e  validati.
Esse sono finalizzate a fornire agli enti di cui agli articoli 5 e 10
un quadro conoscitivo che descriva le pressioni, le loro  cause,  gli
impatti sull'ambiente ed il suo stato, ed a garantire un'informazione
ambientale  oggettiva  al  pubblico  anche  ai  sensi   del   decreto
legislativo 19  agosto  2005,  n.  195  (attuazione  della  direttiva
2003/4/ CE sull'accesso del pubblico all'informazione ambientale).