(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 23 
                         del 1° luglio 2009) 
 
 
                       IL CONSIGLIO REGIONALE 
                            Ha approvato 
 
 
                     IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                              Preambolo 
 
    Visto l'art. 117, terzo comma, della Costituzione italiana; 
    Visto il decreto del Presidente  della  Repubblica  10  settembre
1990, n. 285 (Approvazione del regolamento di polizia mortuaria); 
    Vista la legge regionale 24 febbraio 2005, n. 40 (disciplina  del
servizio sanitario regionale); 
    Vista la legge regionale 4 aprile 2007,  n.  18  (disciplina  del
trasporto di salme e di cadaveri); 
    Considerato quanto segue: 
    1. L'esigenza di dare una  risposta  adeguata  a  quei  cittadini
toscani che desiderano esporre i propri cari defunti  nel  comune  di
appartenenza, anche quando il decesso sia avvenuto in comune diverso. 
    2. La necessita' di una  maggiore  chiarezza  sulla  materia  del
trasporto dei cadaveri in  quanto,  nonostante  l'approvazione  della
legge regionale  n.  18/2007,  molti  comuni  continuano  a  ritenere
immediatamente applicabile l'art. 30 del decreto del Presidente della
Repubblica n. 285/1990 che  prescrive  modalita'  (come  l'uso  della
doppia cassa) anche per il trasporto di cadaveri da comune  a  comune
che  di  fatto  impediscono  l'esposizione  del  defunto  e   rendono
impossibile lo svolgimento delle onoranze funebri in  comuni  diversi
da quelli in cui e' avvenuto il decesso. 
    3. L'opportunita'  di  introdurre  tre  fattispecie  di  illecito
amministrativo, punite con tre diverse sanzioni pecuniarie, la  prima
relativa  al  trasporto  di  cadavere  in  assenza  della  prescritta
autorizzazione comunale, la seconda relativa al trasporto di cadavere
senza il rispetto delle modalita' previste dall'art. 3, comma 3, e la
terza relativa alle mancate verifiche previste dall'art. 3, comma  6,
da parte degli addetti al trasporto. 
    4. Ritenuto opportuno intervenire in  materia  di  requisiti  dei
loculi  al  fine  di  prevedere  esplicitamente  la  possibilita'  di
realizzare loculi areati attraverso un regolamento di attuazione. 
    Si approva la presente legge: 
                               Art. 1 
 
       Inserimento del capo I nella legge regionale n. 18/2007 
 
    1.  All'inizio  della  legge  regionale  4  aprile  2007,  n.  18
(disciplina del trasporto di salme e cadaveri) e' inserito  il  capo:
«Capo I - Trasporto di salme e di cadaveri».