Art. 2 Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 18/2007 1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo». 2. Alla fine del comma 3 dell'art. 1 della legge regionale n. 18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo».