Art. 2 
 
        Modifiche all'art. 1 della legge regionale n. 18/2007 
 
    1. Alla fine del comma 2 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo». 
    2. Alla fine del comma 3 dell'art. 1  della  legge  regionale  n.
18/2007, sono aggiunte le parole: «da parte del medico necroscopo».