Art. 3 
 
        Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2007 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge  regionale  n.  18/2007  e'
sostituito dal seguente: 
    «l. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che  siano  inadatte
per l'osservazione, e comunque in  caso  di  espressa  richiesta  dei
familiari o dei conviventi, la  salma  puo'  essere  trasportata  per
l'osservazione  presso  l'obitorio  o  il  servizio  mortuario  delle
strutture  ospedaliere  o  presso  apposite  strutture   adibite   al
commiato.». 
    2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale  n.  18/2007,  le
parole: «e che e' escluso il sospetto  che  la  morte  sia  dovuta  a
reato», sono soppresse.