Art. 3 Modifiche all'art. 2 della legge regionale n. 18/2007 1. Il comma 1 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2007 e' sostituito dal seguente: «l. Qualora il decesso avvenga in abitazioni che siano inadatte per l'osservazione, e comunque in caso di espressa richiesta dei familiari o dei conviventi, la salma puo' essere trasportata per l'osservazione presso l'obitorio o il servizio mortuario delle strutture ospedaliere o presso apposite strutture adibite al commiato.». 2. Al comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2007, le parole: «e che e' escluso il sospetto che la morte sia dovuta a reato», sono soppresse.