Art. 4 Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2007 1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2007 e' sostituito dal seguente: «Art. 3 (Trasporto di cadavere). - 1. Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo del decesso all'obitorio, alla camera mortuaria, alle strutture per il commiato, al luogo prescelto per la veglia funebre, al cimitero, al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi. 2. Il trasporto di cadavere fino alla struttura per la veglia funebre viene autorizzato con provvedimento del comune ove e' avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di destinazione. Il comune di destinazione provvede al rilascio del provvedimento di trasporto per il cimitero. 3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia funebre da un comune ad un altro all'interno della Regione Toscana puo' avvenire impiegando la sola cassa di legno, o casse di materiali diversi da quelli previsti dall'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990, purche' autorizzati dal Ministero del lavoro della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l'obbligo della doppia cassa di cui all'art. 30 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990 mediante l'utilizzo di un involucro di materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di legno, che garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo sufficiente all'assolvimento della pratica funeraria prescelta dal defunto o dai suoi familiari. 4. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio regionale, non e' necessaria l'iniezione conservativa di cui all'art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 5. I1 medico necroscopo certifica che il trasporto del cadavere, ai fini della veglia funebre, puo' avvenire senza pregiudizio per la salute pubblica. 6. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in quanto incaricato di pubblico servizio, verifica: a) la corrispondenza dell'identita' del defunto con le generalita' contenute nel titolo che autorizza il trasporto; b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della sua destinazione; c) le modalita' di confezionamento del feretro e della sua chiusura. 7. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui al comma 6, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.».