Art. 4 
 
      Sostituzione dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2007 
 
    1. L'art. 3 della legge regionale n. 18/2007  e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 3 (Trasporto di cadavere). - 1.  Costituisce  trasporto  di
cadavere il suo trasferimento dal  luogo  del  decesso  all'obitorio,
alla camera mortuaria, alle  strutture  per  il  commiato,  al  luogo
prescelto per  la  veglia  funebre,  al  cimitero,  al  crematorio  o
dall'uno all'altro di questi luoghi. 
    2. Il trasporto di cadavere fino alla  struttura  per  la  veglia
funebre  viene  autorizzato  con  provvedimento  del  comune  ove  e'
avvenuto il decesso, previa comunicazione al comune di  destinazione.
Il comune di destinazione provvede al rilascio del  provvedimento  di
trasporto per il cimitero. 
    3. Il trasporto di cadavere ai fini della veglia  funebre  da  un
comune ad un altro all'interno della Regione  Toscana  puo'  avvenire
impiegando la sola cassa di legno, o casse di  materiali  diversi  da
quelli  previsti  dall'art.  30  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica n. 285/1990, purche' autorizzati dal Ministero del  lavoro
della salute e delle politiche sociali, ed assolvendo l'obbligo della
doppia cassa di cui all'art. 30  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  n.  285/1990  mediante  l'utilizzo  di  un  involucro  di
materiale biodegradabile, da porre all'interno della cassa di  legno,
che garantisca l'impermeabilita' del fondo del feretro per un periodo
sufficiente all'assolvimento della pratica  funeraria  prescelta  dal
defunto o dai suoi familiari. 
    4. Per il trasporto da comune a comune nell'ambito del territorio
regionale, non e' necessaria l'iniezione conservativa di cui all'art.
32 del decreto del Presidente della Repubblica n. 285/1990. 
    5. I1 medico necroscopo certifica che il trasporto del  cadavere,
ai fini della veglia funebre, puo' avvenire senza pregiudizio per  la
salute pubblica. 
    6. A conclusione della veglia funebre, l'addetto al trasporto, in
quanto incaricato di pubblico servizio, verifica: 
      a)  la  corrispondenza  dell'identita'  del  defunto   con   le
generalita' contenute nel titolo che autorizza il trasporto; 
      b) l'uso di cofano appropriato in funzione del tragitto e della
sua destinazione; 
      c) le modalita' di confezionamento  del  feretro  e  della  sua
chiusura. 
    7. Dopo aver attestato l'effettuazione delle verifiche di cui  al
comma 6, l'addetto al trasporto procede a sigillare il feretro.».