Art. 5 Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 18/2007 e' inserito il seguente: «Art. 4-bis (Sanzioni amministrative). - 1. La vigilanza sull'applicazione della presente legge, l'accertamento delle violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al comune che si avvale delle competenti strutture delle aziende unita' sanitarie locali per gli aspetti igienico-sanitari. 2. Chiunque provveda al trasporto di cadavere in mancanza dell'autorizzazione prevista all'art. 3, comma 2 e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando le modalita' di cui all'art. 3, comma 3, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. 4. L'addetto al trasporto che non effettua le verifiche di cui all'art. 3, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00.». La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.