Art. 5 
 
    Inserimento dell'art. 4-bis nella legge regionale n. 18/2007 
 
    1. Dopo l'art. 4 della legge regionale n. 18/2007 e' inserito  il
seguente: 
    «Art.  4-bis  (Sanzioni  amministrative).  -  1.   La   vigilanza
sull'applicazione  della   presente   legge,   l'accertamento   delle
violazioni e l'irrogazione delle sanzioni competono al comune che  si
avvale delle competenti  strutture  delle  aziende  unita'  sanitarie
locali per gli aspetti igienico-sanitari. 
    2.  Chiunque  provveda  al  trasporto  di  cadavere  in  mancanza
dell'autorizzazione prevista all'art. 3, comma  2  e'  soggetto  alla
sanzione amministrativa da euro 1.000,00 a euro 6.000,00. 
    3. Chiunque provveda al trasporto di cadavere non rispettando  le
modalita' di cui all'art. 3,  comma  3,  e'  soggetto  alla  sanzione
amministrativa da euro 500,00 a euro 3.000,00. 
    4. L'addetto al trasporto che non effettua le  verifiche  di  cui
all'art. 3, comma 6, e' soggetto alla sanzione amministrativa da euro
1.000,00 a euro 6.000,00.». 
La presente legge e' stata approvata dal  consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009.