Art. 7 Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale n. 18/2007 1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e' inserito il seguente: «Art. 4-ter (Requisiti dei loculi areati). - 1. Entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale emana un regolamento di attuazione al fine di definire i requisiti dei loculi areati.». La presente legge e' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana. Firenze, 23 giugno 2009 MARTINI La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009. La presente legge e' stata approvata dal consiglio regionale nella seduta del 16 giugno 2009.