Art. 7 
 
    Inserimento dell'art. 4-ter nella legge regionale n. 18/2007 
 
    1. Dopo l'art. 4-bis della legge regionale n. 18/2007 e' inserito
il seguente: 
    «Art. 4-ter (Requisiti dei loculi areati). - 1. Entro centottanta
giorni  dall'entrata  in  vigore  della  presente  legge,  la  giunta
regionale emana un regolamento di attuazione al fine  di  definire  i
requisiti dei loculi areati.». 
    La presente legge e' pubblicata nel  Bollettino  ufficiale  della
Regione. 
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Toscana. 
      Firenze, 23 giugno 2009 
 
                               MARTINI 
 
La presente legge e' stata approvata dal  consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009. 

La presente legge e' stata approvata dal  consiglio  regionale  nella
seduta del 16 giugno 2009.