Art. 2 
 
          Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale 
                        sul difensore civico 
 
    1. Il secondo comma dell'art.  6,  della  legge  provinciale  sul
difensore civico, e' sostituito dal seguente: 
      «Il difensore civico deve possedere  un'elevata  competenza  ed
esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo  alle
materie che rientrano fra le sue attribuzioni.».