Art. 2 Modificazione dell'art. 6 della legge provinciale sul difensore civico 1. Il secondo comma dell'art. 6, della legge provinciale sul difensore civico, e' sostituito dal seguente: «Il difensore civico deve possedere un'elevata competenza ed esperienza giuridica o amministrativa, con particolare riguardo alle materie che rientrano fra le sue attribuzioni.».