Art. 3 Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale sul difensore civico 1. Dopo il primo comma dell'art. 11, della legge provinciale sul difensore civico, e' inserito il seguente: «Il Consiglio provinciale mette a disposizione del difensore civico risorse adeguate, anche con riguardo ai suoi compiti in materia di diritti dei minori.».