Art. 3 
 
         Modificazione dell'art. 11 della legge provinciale 
                        sul difensore civico 
 
    1. Dopo il primo comma dell'art. 11, della legge provinciale  sul
difensore civico, e' inserito il seguente: 
      «Il Consiglio provinciale mette a  disposizione  del  difensore
civico risorse adeguate,  anche  con  riguardo  ai  suoi  compiti  in
materia di diritti dei minori.».