Art. 4 
 
                             Abrogazioni 
 
    1. La legge provinciale 3 aprile 2007,  n.  10  (istituzione  del
garante dell'infanzia e dell'adolescenza), e l'art. 51,  della  legge
provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati. 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 11 febbraio 2009 
 
                               DELLAI 
 
    (Omissis).