Art. 4 Abrogazioni 1. La legge provinciale 3 aprile 2007, n. 10 (istituzione del garante dell'infanzia e dell'adolescenza), e l'art. 51, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16, sono abrogati. La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 11 febbraio 2009 DELLAI (Omissis).