Art. 2 
 
          Istituzione del consiglio provinciale dei giovani 
 
    1. Per la realizzazione delle finalita' indicate nell'art.  1  e'
istituito  il  consiglio  provinciale  dei  giovani   del   Trentino,
organismo di consultazione e rappresentanza  dei  giovani,  luogo  di
confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il
numero dei componenti e l'organizzazione  del  consiglio  provinciale
dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina  prevista
per il Consiglio provinciale di Trento. 
    2. Nell'ambito del  consiglio  provinciale  dei  giovani  possono
essere  costituite  delle  commissioni   per   l'approfondimento   di
specifiche tematiche in particolare  con  riferimento  alle  seguenti
materie: 
      a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali  per
i giovani, pari opportunita'; 
      b) educazione civica e relazioni  con  la  famiglia  e  con  le
istituzioni; 
      c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute; 
      d) sport, cultura e attivita' per il tempo libero. 
    3. Il consiglio provinciale dei giovani  approva  un  regolamento
per il suo funzionamento. Il supporto al  consiglio  provinciale  dei
giovani e'  garantito  dalla  struttura  provinciale  competente  per
l'attivita' della consulta provinciale degli studenti. 
    4.  Il  consiglio  provinciale  dei   giovani   puo'   promuovere
gemellaggi con  analoghi  organismi  di  rappresentanza  dei  giovani
internazionali, nazionali e regionali,  nonche'  stipulare  con  essi
accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi,  in
particolare  nell'ambito  delle  iniziative  sulla   cittadinanza   e
partecipazione dei giovani nell'Unione europea. Alle attivita' e alle
iniziative del consiglio  provinciale  dei  giovani  sono  assicurate
adeguate forme di pubblicita', anche attraverso i siti  istituzionali
internet della Provincia e del Consiglio provinciale.