Art. 2 Istituzione del consiglio provinciale dei giovani 1. Per la realizzazione delle finalita' indicate nell'art. 1 e' istituito il consiglio provinciale dei giovani del Trentino, organismo di consultazione e rappresentanza dei giovani, luogo di confronto e di dibattito sulle tematiche di interesse dei giovani. Il numero dei componenti e l'organizzazione del consiglio provinciale dei giovani rispecchiano per quanto possibile la disciplina prevista per il Consiglio provinciale di Trento. 2. Nell'ambito del consiglio provinciale dei giovani possono essere costituite delle commissioni per l'approfondimento di specifiche tematiche in particolare con riferimento alle seguenti materie: a) istruzione e diritto allo studio, politiche provinciali per i giovani, pari opportunita'; b) educazione civica e relazioni con la famiglia e con le istituzioni; c) formazione e lavoro, tutela dell'ambiente e della salute; d) sport, cultura e attivita' per il tempo libero. 3. Il consiglio provinciale dei giovani approva un regolamento per il suo funzionamento. Il supporto al consiglio provinciale dei giovani e' garantito dalla struttura provinciale competente per l'attivita' della consulta provinciale degli studenti. 4. Il consiglio provinciale dei giovani puo' promuovere gemellaggi con analoghi organismi di rappresentanza dei giovani internazionali, nazionali e regionali, nonche' stipulare con essi accordi e convenzioni per la realizzazione di progetti condivisi, in particolare nell'ambito delle iniziative sulla cittadinanza e partecipazione dei giovani nell'Unione europea. Alle attivita' e alle iniziative del consiglio provinciale dei giovani sono assicurate adeguate forme di pubblicita', anche attraverso i siti istituzionali internet della Provincia e del Consiglio provinciale.