Art. 3 Composizione del consiglio provinciale dei giovani 1. Il consiglio provinciale dei giovani e' composto di massimo trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni di eta', eletti democraticamente tra i propri componenti dalla consulta provinciale degli studenti istituita dall'art. 40 della legge provinciale sulla scuola. La consulta provinciale degli studenti definisce con regolamento, d'intesa con la competente commissione permanente del Consiglio provinciale, la composizione del consiglio provinciale dei giovani, garantendo la presenza di giovani con esperienze nel mondo del lavoro, di giovani stranieri nonche' di giovani provenienti dai territori individuati ai sensi della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 (Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino). 2. Il consiglio provinciale dei giovani e' rinnovato entro sessanta giorni dalla nomina della consulta provinciale degli studenti. 3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza si applica quanto previsto per la consulta provinciale degli studenti. 4. Nella prima seduta successiva alle elezioni, la carica di presidente del consiglio provinciale dei giovani e' provvisoriamente assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di voti. In caso di parita' e' assegnata allo studente eletto piu' anziano.