Art. 3 
 
         Composizione del consiglio provinciale dei giovani 
 
    1. Il consiglio provinciale dei giovani e'  composto  di  massimo
trentacinque giovani tra i quattordici e i diciannove anni  di  eta',
eletti  democraticamente  tra  i  propri  componenti  dalla  consulta
provinciale  degli  studenti  istituita  dall'art.  40  della   legge
provinciale sulla scuola.  La  consulta  provinciale  degli  studenti
definisce con regolamento, d'intesa  con  la  competente  commissione
permanente del Consiglio provinciale, la composizione  del  consiglio
provinciale dei  giovani,  garantendo  la  presenza  di  giovani  con
esperienze nel mondo del lavoro,  di  giovani  stranieri  nonche'  di
giovani provenienti dai territori individuati ai  sensi  della  legge
provinciale 16 giugno  2006,  n.  3  (Norme  in  materia  di  governo
dell'autonomia del Trentino). 
    2. Il  consiglio  provinciale  dei  giovani  e'  rinnovato  entro
sessanta  giorni  dalla  nomina  della  consulta  provinciale   degli
studenti. 
    3. Per il rinnovo, la surroga e la decadenza  si  applica  quanto
previsto per la consulta provinciale degli studenti. 
    4. Nella prima seduta successiva  alle  elezioni,  la  carica  di
presidente del consiglio provinciale dei giovani e'  provvisoriamente
assegnata allo studente eletto che ha conseguito il maggior numero di
voti. In caso di parita'  e'  assegnata  allo  studente  eletto  piu'
anziano.