Art. 4 Rapporti con il Consiglio provinciale 1. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani e il Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa, a cadenza annuale, la convocazione di una seduta congiunta del consiglio provinciale dei giovani e del Consiglio provinciale; in tale occasione il presidente del consiglio provinciale dei giovani presenta una relazione sull'attivita' svolta e sulle iniziative proposte. 2. All'atto dell'assegnazione di un disegno di legge riguardante tematiche di interesse dei giovani, il Presidente del Consiglio provinciale puo' richiedere al consiglio provinciale dei giovani un parere da rendere in tempo utile alla competente commissione permanente del Consiglio provinciale. 3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani trasmette le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei giovani e dalle sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza al Presidente del Consiglio provinciale che ne da' comunicazione ai consiglieri provinciali.