Art. 4 
 
                Rapporti con il Consiglio provinciale 
 
    1. Il presidente del  consiglio  provinciale  dei  giovani  e  il
Presidente del Consiglio provinciale promuovono d'intesa,  a  cadenza
annuale, la  convocazione  di  una  seduta  congiunta  del  consiglio
provinciale  dei  giovani  e  del  Consiglio  provinciale;  in   tale
occasione  il  presidente  del  consiglio  provinciale  dei   giovani
presenta una  relazione  sull'attivita'  svolta  e  sulle  iniziative
proposte. 
    2. All'atto dell'assegnazione di un disegno di legge  riguardante
tematiche di interesse  dei  giovani,  il  Presidente  del  Consiglio
provinciale puo' richiedere al consiglio provinciale dei  giovani  un
parere  da  rendere  in  tempo  utile  alla  competente   commissione
permanente del Consiglio provinciale. 
    3. Il presidente del consiglio provinciale dei giovani  trasmette
le decisioni assunte dal consiglio provinciale dei  giovani  e  dalle
sue commissioni su argomenti di particolare rilevanza  al  Presidente
del Consiglio provinciale che ne  da'  comunicazione  ai  consiglieri
provinciali.