Art. 5 Clausola valutativa 1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in vigore di questa legge, la relazione prevista dall'art. 4 evidenzia la ricaduta complessiva dell'attivita' del consiglio provinciale dei giovani, in particolare in termini di proposte e pareri formulati, di attivita' svolte nonche' di rapporti con organismi analoghi, valutandone anche gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il presidente del consiglio provinciale dei giovani puo' proporre al Consiglio provinciale la modificazione di questa legge anche per prevedere l'elezione diretta del consiglio provinciale dei giovani contestualmente all'elezione della consulta provinciale degli studenti.