Art. 5 
 
                         Clausola valutativa 
 
    1. Dopo quattro anni dalla data di entrata in  vigore  di  questa
legge, la  relazione  prevista  dall'art.  4  evidenzia  la  ricaduta
complessiva dell'attivita' del consiglio provinciale dei giovani,  in
particolare in termini di proposte e pareri formulati,  di  attivita'
svolte nonche' di rapporti con organismi analoghi, valutandone  anche
gli effetti e i costi. A seguito della relazione, il  presidente  del
consiglio  provinciale  dei  giovani  puo'  proporre   al   Consiglio
provinciale la modificazione di  questa  legge  anche  per  prevedere
l'elezione   diretta   del   consiglio   provinciale   dei    giovani
contestualmente  all'elezione  della   consulta   provinciale   degli
studenti.