Art. 6 Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola 1. Dopo la lettera e) del comma 2 dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola e' inserita la seguente: «e-bis) eleggere tra i suoi componenti il consiglio provinciale dei giovani;». La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia. Trento, 28 maggio 2009 DELLAI (Omissis).