Art. 6 
 
   Modificazione dell'art. 40 della legge provinciale sulla scuola 
 
    1. Dopo la lettera e)  del  comma  2  dell'art.  40  della  legge
provinciale sulla scuola e' inserita la seguente: 
    «e-bis) eleggere tra i suoi componenti il  consiglio  provinciale
dei giovani;». 
    La presente legge sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della
Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di  farla
osservare come legge della Provincia. 
      Trento, 28 maggio 2009 
 
                               DELLAI 
 
(Omissis).