Art. 2 
Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16  agosto  2007,  n.  23
  «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa  -  collegato
  alla legge finanziaria  2006  in  materia  di  sociale,  sanita'  e
  prevenzione» 
    1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale  16  agosto
2007, n. 23 e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. I lavori di  interesse  regionale  relativi  a  strutture
sanitarie  e  socio  sanitarie  possono  essere  assistiti  da   piu'
contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi  di
finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche
norme di riferimento.».