Art. 2 Modifiche all'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 «Disposizioni di riordino e semplificazione normativa - collegato alla legge finanziaria 2006 in materia di sociale, sanita' e prevenzione» 1. Dopo il comma 1 dell'art. 13 della legge regionale 16 agosto 2007, n. 23 e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. I lavori di interesse regionale relativi a strutture sanitarie e socio sanitarie possono essere assistiti da piu' contributi finanziari regionali riconducibili a diversi programmi di finanziamento fino alle percentuali massime definite dalle specifiche norme di riferimento.».