Art. 12 Disposizioni in materia di sistema sanitario regionale 1. La Regione al fine di migliorare i servizi e di ottimizzare l'utilizzo delle risorse umane ed economiche del sistema sanitario regionale, con le presenti disposizioni avvia il processo di riforma ridisciplinandone gli assetti istituzionali ed organizzativi. 2. Sono, a questo scopo, istituite nel servizio sanitario regionale, con deliberazione della Giunta regionale, un numero di macroaree tale che le loro dimensioni rappresentino il livello ottimale per l'esercizio e la gestione in forma integrata e unitaria di specifiche attivita' tecniche, amministrative e di supporto delle aziende sanitarie, comprese quelle ospedaliere. Le macroaree esercitano le seguenti funzioni: a) gestione del patrimonio delle aziende in esse ricadenti; b) formazione, gestione delle competenze economiche e della situazione contributiva previdenziale del personale delle aziende in esse ricadenti; c) gestione e organizzazione delle reti informatiche e della connessa tecnologia, inclusa la gestione dei sistemi di prenotazione centralizzata delle prestazioni sanitarie; d) gestione e organizzazione dei magazzini, anche centralizzati per macroarea, e della relativa logistica; e) funzioni di centrale di committenza ai sensi del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), art. 33, e successive modifiche ed integrazioni. 3. Sono istituiti i comitati di coordinamento di ogni macroarea composti dai direttori generali, amministrativi e sanitari delle singole aziende appartenenti alle relative macroaree. I comitati, che operano quali collegi imperfetti e con facolta' di delegare la partecipazione ai direttori di dipartimento o di struttura complessa delle singole aziende, hanno i seguenti compiti: a) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, il regolamento di funzionamento del comitato; b) adottano, sulla base di un atto di indirizzo della Regione, gli atti regolamentari necessari all'operativita' della macroarea; c) approvano il programma annuale di attivita'; d) svolgono funzioni di direzione, di indirizzo e di verifica dell'attivita' della macroarea. 4. L'Assessorato regionale dell'igiene e sanita' e dell'assistenza sociale esercita le funzioni di coordinamento e di indirizzo dell'attivita' di ogni macroarea al fine di garantire l'uniformita' di indirizzo. Restano fermi i poteri di controllo previsti nella legge regionale 28 luglio 2006, n. 10 (Tutela della salute e riordino del servizio sanitario della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 26 gennaio 1995, n. 5). 5. La partecipazione ai comitati di cui al comma 3 non da' diritto alla percezione di alcuna indennita', fatti salvi i rimborsi per le spese di viaggio. 6. Ferma restando la disciplina di cui al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), art. 4, e successive modifiche ed integrazioni, possono inoltre essere costituite in azienda autonoma le strutture ospedaliere, singole o funzionalmente accorpate, che possiedano al momento della deliberazione di istituzione dell'azienda da parte della Giunta regionale le seguenti caratteristiche: a) organizzazione dipartimentale delle unita' operative presenti nella struttura; b) presenza di nuclei di alta specialita'; c) disponibilita' di un sistema di contabilita' economico patrimoniale, anche di livello regionale e di contabilita' per centro di costo; d) servizi di pronto soccorso e di emergenza accorpati in struttura di tipo dipartimentale nel rispetto del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, e successive modifiche ed integrazioni; e) ruolo di ospedale di riferimento in programmi di assistenza integrati su base regionale e/o interregionale, anche come previsto dagli atti di programmazione regionale e in considerazione della mobilita' infraregionale; f) disponibilita' di un proprio patrimonio immobiliare adeguato e sufficiente per consentire lo svolgimento delle attivita' istituzionali; g) dati di produzione di prestazioni sanitarie che superino, in meglio, la media regionale in almeno il 40 per cento dei principali indicatori statistici e di performance (tasso di utilizzazione degenze ordinarie, indice di rotazione degenze ordinarie, indice di casi, degenza media trimmata, degenza media standardizzata, percentuale del DRG sopra soglia, percentuale dei DRG di alta specialita', percentuale dei DRG a rischio di inappropriatezza, indice comparativo di performance, tasso di mortalita'). 7. Le strutture ospedaliere da scorporare dalle ASL per costituirle in aziende ospedaliere autonome o per accorparle ad altre aziende gia' esistenti, sono individuate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanita'. 8. Per consentire la realizzazione del processo di riforma degli assetti istituzionali ed organizzativi del sistema sanitario regionale cui si da' inizio con le presenti disposizioni, con deliberazione della Giunta regionale si provvede, entro trenta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel BURAS, al commissariamento delle aziende sanitarie ed ospedaliere nonche' delle aziende ospedaliero-universitarie; in quest'ultimo caso i commissari sono nominati d'intesa con i competenti rettori. 9. Al fine di procedere all'individuazione dell'ambito territoriale delle costituende macroaree di cui al comma 2 e delle funzioni da attribuire alle medesime, entro sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di commissariamento di cui al comma 8, i commissari delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie propongono un progetto di costituzione delle macroaree, con il quale sono, inoltre, determinate le loro modalita' organizzative, le funzioni attribuite con possibilita' di individuarne ulteriori connesse a quelle di cui all'elencazione contenuta al comma 2, la loro allocazione e le modalita' di messa a disposizione del personale occorrente. Per quanto riguarda le aziende ospedaliero-universitarie l'attribuzione delle funzioni alle macroaree e' operativa a seguito della sottoscrizione di intesa con le universita' interessate. Il progetto eventualmente modificato ed integrato dal competente Assessorato, e' approvato, sentito il parere della Commissione consiliare competente in materia di sanita', con deliberazione della Giunta regionale in uno all'atto di costituzione delle stesse macroaree, di cui costituisce parte integrante. 10. Al fine di individuare la parte del patrimonio dell'ASL spettante alle costituende aziende ospedaliere, entro sessanta giorni dall'approvazione del provvedimento di cui al comma 8 ogni commissario delle ASL, dell'Azienda ospedaliera Brotzu e delle aziende ospedaliero-universitarie che ne siano interessate, redige un progetto di scorporo, che e' approvato con deliberazione della Giunta regionale con l'atto di costituzione dell'azienda ospedaliera, di cui costituisce parte integrante.