Art. 2 Disposizioni nei settori produttivi e occupazionali 1. E' autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 3.000.000 per l'erogazione di finanziamenti, tramite ARGEA Sardegna, a favore dei comuni a titolo di rimborso delle spese sostenute per gli interventi emergenziali, finalizzati alla sopravvivenza e governo del bestiame, in favore degli allevatori le cui aziende siano state interessate dagli incendi verificatisi nel mese di luglio 2009. Gli interventi effettuati dai comuni sono conformi al regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli (UPB S01.06.001). 2. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 4, e' destinata al soddisfacimento delle domande presentate ai sensi della legge regionale n. 2 del 2007, art. 21, comma 4, anche a favore dei soggetti di cui al comma 4 dell'art. 7. 3. Nell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008 sono introdotte le seguenti modifiche: a) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. L'Amministrazione regionale incentiva le produzioni di qualita' erogando, ai produttori agricoli che corrispondono alla definizione di piccola e media impresa dell'allegato 1 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione, del 6 agosto 2008, che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune in applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE (Regolamento generale di esenzione per categoria) recante aiuti per: a) l'ideazione e la progettazione del prodotto; b) la presentazione delle domande di riconoscimento delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine o delle attestazioni di specificita'. Gli aiuti sono erogati sotto forma di servizi e sino al 100 per cento delle spese ammesse. L'Amministrazione regionale finanzia la partecipazione dei produttori agricoli a sistemi di qualita' alimentare non finanziabili con il Programma di sviluppo rurale 2007-2013 (PSR), in conformita' a quanto stabilito dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione del 20 dicembre 2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli.»; b) il comma 12 e' sostituito dal seguente: «12. L'Amministrazione regionale eroga aiuti sino all'80 per cento delle spese ammissibili per la realizzazione di campagne pubblicitarie nei paesi terzi, conformemente a quanto previsto dal regolamento (CE) n. 3/2008 del Consiglio, del 17 dicembre 2007, relativo ad azioni di informazione e di promozione dei prodotti agricoli sul mercato interno e nei paesi terzi, alle organizzazioni di produttori (OP), alle loro unioni (OC), alle imprese agricole di trasformazione costituite in consorzi di cooperative e ai consorzi di tutela per i seguenti prodotti: a) prodotti destinati al consumo diretto o alla trasformazione per i quali esistono possibilita' di esportazione o di sbocchi nuovi nei paesi terzi, in particolare senza la concessione di restituzioni; b) prodotti tipici o di qualita' con un forte valore aggiunto. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le condizioni di erogazione degli aiuti in conformita' a quanto disposto dagli «Orientamenti comunitari per gli aiuti di stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013» capitolo VI.D; l'erogazione degli aiuti alla pubblicita' e' subordinata all'approvazione della Commissione europea ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE». Per tali finalita' e' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015); c) il comma 13 e' abrogato; d) il comma 14 e' sostituito dal seguente: «14. La Giunta regionale, con deliberazione assunta su proposta dell'Assessore competente in materia di agricoltura, definisce programmi di attivita' promozionale e pubblicitaria. Tali programmi, che possono comprendere azioni di promozione e pubblicita' rivolte anche ai paesi terzi, sono notificati alla Commissione europea ed attuati solo dopo l'approvazione ai sensi degli articoli 87 e 88 del trattato CE. Per la partecipazione istituzionale a fiere specializzate, l'Amministrazione regionale eroga aiuti sino al 100 per cento delle spese ammissibili, sotto forma di servizi agevolati: a) alle PMI attive nella produzione di prodotti agricoli secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001; b) alle PMI attive nella trasformazione dei prodotti agricoli e zootecnici secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis); c) alle PMI attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca secondo le modalita' previste dal regolamento (CE) n. 875/2007 (de minimis).». Per tali finalita', nell'anno 2009, e' autorizzata la spesa di euro 1.000.000 (UPB S06.04.015). 4. Gli aiuti all'avviamento delle organizzazioni di produttori ittici (OP) e delle loro unioni (OC), previsti dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 7, comma 15, sono erogati in conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 736/2008 della Commissione, del 22 luglio 2008, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nel settore della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti della pesca, regolamento di esenzione per il settore della pesca. 5. E' autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 3.000.000 al fine di incentivare, tramite i consorzi di difesa, le aziende agricole a ricorrere agli interventi assicurativi previsti nel Piano assicurativo nazionale e limitare, quindi, l'erogazione di indennizzi ex post per calamita' naturali (UPB S06.04.006). 6. Per le finalita' previste dalla legge regionale 14 novembre 2000, n. 21 (Adeguamento delle provvidenze regionali a favore dell'agricoltura agli orientamenti comunitari in materia di aiuti di Stato nel settore agricolo e interventi a favore delle infrastrutture rurali e della silvicoltura), art. 18, e' stanziata la somma di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012 (UPB S06.04.014). 7. La Regione, per l'attuazione dei piani di sviluppo locali, nomina, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, fino a tre propri rappresentanti presso gli organi decisionali esecutivi dei singoli Gruppi di azione locale (GAL), per il periodo corrispondente all'operativita' del PSR 2007-2013. I rappresentanti partecipano alle riunioni degli organi decisionali esecutivi, senza diritto di voto. Ad essi compete, se previsto dall'organo decisionale, un gettone di presenza d'importo pari a quello previsto per gli altri componenti; il relativo onere e' rimborsato dalla Regione a fronte di attestazioni dei direttori dei GAL dell'avvenuta partecipazione. A tal fine, e' autorizzata una spesa valutata, per il periodo di vigenza del PSR, in euro 10.000 (UPB S06.04.023). 8. L'Amministrazione regionale, tramite l'Agenzia ARGEA Sardegna, eroga contributi a favore dei produttori agricoli, sino ad un massimo di 2.500 euro per azienda e per triennio, a copertura degli interessi maturati nell'anno 2009 di mutui contratti per la realizzazione di progetti non finanziati con fondi pubblici o per il risanamento di posizioni debitorie. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce le direttive di attuazione dell'intervento in conformita' a quanto disposto dal regolamento (CE) n. 1535/2007 della Commissione, del 20 dicembre 2007 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti de minimis nel settore della produzione dei prodotti agricoli. Per tali finalita', per l'anno 2009, e' stanziata la somma di euro 5.000.000 (UPB S06.04.005). 9. Per la ristrutturazione dei debiti delle aziende agricole e' destinata, ad integrazione del Fondo di garanzia dei consorzi fidi convenzionati con ISMEA, la somma di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010 e 2011 da erogarsi in relazione all'effettivo utilizzo della convenzione da parte dei consorzi fidi stessi. La Giunta regionale, con deliberazione, definisce i criteri di attuazione dell'intervento (UPB S06.04.005). 10. L'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 24, e' incrementata di euro 2.500.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 e l'applicazione del citato art. e' estesa a tutti i prodotti agro-alimentari previsti nell'art. 32 del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, del 20 settembre 2005, sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) (UPB S06.04.015). 11. Le lettere f), g) ed h) del comma l dell'art. 35 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali) sono abrogate. 12. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 a favore delle province competenti per territorio, destinata alla concessione di indennizzi, per i danni causati dal gruccione (Merops apiaster) agli apiari e alle produzioni apistiche nel corso dell'anno 2008, agli imprenditori apistici previsti dalla legge 24 dicembre 2004, n. 313 (Disciplina dell'apicoltura), art. 3, comma 2, in conformita' alle direttive di cui alla deliberazione della Giunta regionale 16 luglio 2003, n. 21/59 (UPB S06.04.012). 13. Le superfici vitate impiantate successivamente al 31 agosto 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto sono estirpate. Qualora l'estirpazione non venga eseguita entro il termine di sei mesi dal ricevimento della comunicazione dell'autorita' regionale, si applica una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 1.200 per ogni decara o frazione di decara di superficie vitata illegale. La sanzione si applica a decorrere dal l ° gennaio 2009 per le superfici vitate impiantate precedentemente all'entrata in vigore del regolamento CE n. 479/2008 del Consiglio, del 29 aprile 2008, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che modifica i regolamenti CE n. 1493/1999, (CE) n. 1782/2003, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 3/2008 e abroga i regolamenti (CEE) n. 2392/86 e (CE) n. 1493/1999, e a decorrere dalla data di impianto della superficie vitata illegale, per le superfici vitate impiantate successivamente alla data di entrata in vigore del regolamento (CE) n. 479/2008; la sanzione e' applicata ogni dodici mesi, a partire dalle date sopra indicate, aumentata di euro 600 per ogni de-cara o frazione di decara rispetto all'importo stabilito nell'anno precedente, fino ad un importo annuo non superiore al quadruplo di quella iniziale. 14. Le superfici vitate impiantate anteriormente al 1° settembre 1998 senza disporre dei corrispondenti diritti di impianto e non regolarizzate ai sensi del regolamento CE n. 1493/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, sono regolarizzate entro il 31 dicembre 2009 mediante il versamento di una somma di euro 250 per ogni decara o frazioni di decara di superficie illegale. I produttori estirpano a loro spese le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009. A decorrere dal l° luglio 2010, al produttore che non abbia proceduto ad estirpare le superfici impiantate illegalmente e non regolarizzate entro il 31 dicembre 2009, e' applicata la sanzione prevista nel comma 12 aumentata, ogni dodici mesi di' riscontrata violazione, secondo le stesse modalita' ivi stabilite. 15. In attesa della regolarizzazione prevista nel comma 12, ovvero in attesa della estirpazione prevista nei commi 12 e 13, i prodotti vitivinicoli derivanti dalle suddette superfici non possono essere immessi in circolazione, se non per la distillazione. A tal fine i conduttori presentano alla competente autorita' regionale il contratto di distillazione entro la fine della campagna viticola nella quale i prodotti sono stati ottenuti, ovvero informano la stessa, entro il 31 maggio del medesimo anno, se intendano procedere a proprie spese alla vendemmia verde, con la distruzione totale o all'eliminazione dei grappoli non ancora giunti a maturazione. Per ogni campagna viticola, un mese dopo la scadenza della presentazione del contratto di distillazione, qualora il contratto non sia presentato nei termini prescritti, ovvero copra parzialmente la produzione della superficie illegale, e' inflitta una sanzione amministrativa variabile da 600 a 1.200 euro per ogni decara o frazione di decara di superficie illegale. La medesima sanzione e' inflitta, dal I° settembre della campagna viticola di riferimento, qualora non venga data comunicazione entro i termini prescritti dell'intenzione di procedere alla vendemmia verde, ovvero la vendemmia verde sia eseguita parzialmente. 16. I controlli del rispetto delle norme comunitarie, nazionali e regionali in materia di potenziale produttivo vitivinicolo e l'irrogazione delle sanzioni sono svolti dall'Agenzia ARGEA. 17. Per il cofinanziamento dell'apposito fondo statale per la prevenzione del fenomeno dell'usura, previsto dalla legge 7 marzo 1996, n. 108 (Disposizioni in materia di usura), art. 15, e' autorizzata la spesa di euro 100.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012. Le risorse sono ripartite con deliberazione della Giunta regionale e con obbligo di rendicontazione, nella misura massima del 20 per cento delle erogazioni statali, in favore dei consorzi fidi (Confidi) delle associazioni di categoria imprenditoriali e degli ordini professionali, legalmente riconosciuti per la prevenzione del fenomeno dell'usura e iscritti nell'elenco istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze (UPB S05.03.005). 18. I benefici di cui all'art. 1, primo comma, punti 1 e 2 della legge regionale 11 agosto 1983, n. 16 (Agevolazioni creditizie a favore delle cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi), e di cui agli articoli 17, 18, 19 e 21 della legge regionale 22 aprile 1997, n. 16 (Norme per la promozione e lo sviluppo della cooperazione sociale), sono concessi fino al limite massimo consentito dalla normativa europea generale e di settore relativa al regime de minimis. 19. E' autorizzato, nell'anno 2009, l'ulteriore stanziamento di euro 2.000.000 al fine di consentire anche il pagamento dei contributi in conto interessi sui prestiti concessi alle imprese artigiane relativamente alle pratiche deliberate e finanziate nelle passate annualita' (UPB S06.03.002). 20. Per la prosecuzione dell'intervento previsto dalla legge regionale 13 agosto 2001, n. 12 (Incentivi alle imprese artigiane sull'apprendistato), relativamente all'apertura del bando per le assunzioni di apprendisti effettuate nell'anno 2006, e' autorizzato, nell'anno 2009, lo stanziamento di euro 7.000.000 (UPB S06.03.002). 21. Per garantire il mantenimento e la prosecuzione dei programmi e il completamento delle misure in corso, per la partecipazione a fiere e momenti di aggregazione tra imprese che favoriscano l'internazionalizzazione delle aziende artigiane tramite interventi relativi alla promozione e valorizzazione dell'artigianato tipico, tradizionale ed artistico della Sardegna e' autorizzato, nell'anno 2009, lo stanzi amento di euro 2.500.000 (UPB S06.03.001). 22. Al comma 1 dell'art. 1.4 della legge regionale 18 maggio 2006, n. 5 (Disciplina generale delle attivita' commerciali) sono introdotte le seguenti modificazioni: a) alla lettera a) le parole «comprese quelle del demanio marittimo,» sono sostituite da: «escluso il demanio marittimo»; b) alla lettera b), dopo le parole «ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico», sono aggiunte: «fatta eccezione per quelle del demanio marittimo». 23. E' autorizzata, nell'anno 2010, l'ulteriore spesa di euro 25.000.000 per interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera previsti dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 40 (Interventi creditizi a favore dell'industria alberghiera), art. 16 (UPB S06.02.006). 24. E' recepito il decreto 21 ottobre 2008 della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per lo sviluppo e la competitivita' del turismo pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 2009, recante «Definizione delle tipologie dei servizi forniti dalle imprese turistiche nell'ambito del l'armonizzazione della classificazione alberghiera». 25. Il primo capoverso del comma 44 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008 e' cosi' sostituito: «La Regione e' autorizzata a concedere a favore dei comuni sovvenzioni per le infrastrutturazioni funzionali di aree destinate alle attivita' produttive. Il relativo programma di spesa e' approvato dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di industria.». 26. Ad integrazione degli stanziamenti disposti dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 4, comma 11, e' autorizzato, al fine del completamento del piano di investimenti di Carbosulcis S.p.A., e per le attivita' di IGEA S.p.A., l'ulteriore stanziamento di euro 9.000.000 per l'anno 2009 (UPB S06.03.024). 27. L'art. 3, comma 1, della legge regionale 25 luglio 2008, n. 10 (Riordino delle funzioni in materia di aree industriali), e' da interpretarsi nel senso che il consorzio industriale provinciale e' costituito tra la provincia e i comuni, facenti parte dei consorzi industriali di cui alla tabella A allegata alla legge, nel cui territorio insistano aree industriali inserite nel piano regolatore industriale sovracomunale di cui all'art. 51 del decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 (Testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno). 28. La Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, approva un disegno di legge di riforma della legge regionale n. 10 del 2008, in materia di riordino delle aree industriali. 29. Al comma 5 dell'art. 2 della legge regionale n. 10 del 2008, sono introdotte le seguenti modifiche: a) dopo la parola: «Borore» sono inserite le seguenti: «, salvo diversa deliberazione degli stessi,»; b) alla fine del comma sono aggiunte le parole: «I predetti comuni, per la gestione delle aree industriali che insistono sul proprio territorio, possono costituire un consorzio ai sensi dell'art. 3 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).». 30. Nella legge regionale n. 3 del 2008, all'art. 1, dopo il comma 20 e' inserito il seguente: «20-bis. Le comunicazioni e le dichiarazioni relative al solo esercizio dell'attivita' produttiva, che non comportano valutazioni tecniche, si presentano al SUAP mediante una dichiarazione autocertificativa da parte dell'imprenditore che attesti la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge per l'effettivo esercizio dell'attivita' e la conformita' dell'intervento alla normativa applicabile. Contestualmente alla presentazione della dichiarazione autocertificativa, laddove la comunicazione sia completa, il SUAP rilascia una ricevuta che costituisce titolo autorizzatorio per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato.». 31. Per il pagamento degli oneri rinvenienti dalla liquidazione ex EMSA e' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 730.000 (UPB S06.03.023). 32. Le autorizzazioni di spesa di cui alla legge regionale n. 1 del 2009, art. 3, comma 2, lettera b), punto 1), possono essere utilizzate anche per l'attuazione di piani locali per l'occupazione giovanile che, deliberati dai comuni, sono finalizzati a favorire l'occupazione e l'autoimpiego di persone di eta' inferiore ai trentacinque anni, attraverso progetti promossi da soggetti pubblici e/o privati o mediante la creazione o l'espansione di imprese rispondenti ai criteri dell'imprenditoria giovanile. I comuni applicano procedure di evidenza pubblica per la selezione dei progetti proposti da terzi e per la selezione delle persone da impiegare nei progetti direttamente promossi dai comuni. I comuni ricorrono alle graduatorie degli uffici per l'impiego o, quando necessario, attraverso altre procedure basate su criteri non discriminatori. 33. Il comma 13 dell'art. 4 della legge regionale n. l del 2009 e' sostituito dal seguente: «13. E' autorizzata la spesa di euro 25.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 a copertura degli oneri derivanti dall'attuazione delle convenzioni stipulate per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ai sensi del decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2, nonche' quelle attuative del 21 dicembre 2001 per la stabilizzazione occupazionale dei lavoratori socialmente utili, ex decreto legislativo n. 81 del 2000 e della legge n. 388 del 2000, art. 78, comma 2, nonche' per l'attivazione di programmi volti all'assunzione di soggetti svantaggiati, ai sensi del decreto legislativo n. 181 del 2000, come modificato dal decreto legislativo n. 297 del 2002, e dagli ulteriori accordi relativi ad interventi di recupero ambientale complementari a quelli previsti dalle convenzioni. Per l'attivazione dei programmi di cui al capoverso precedente si procede secondo le disposizioni contenute nell'art. 34, commi 4 e 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000. Le opere ed i servizi erogati in forza delle convenzioni sono sottoposti, ai fini della liquidazione finale delle somme spettanti, all'esame e verifica amministrativa da parte di una commissione istituita con deliberazione della Giunta regionale che ne determina i compiti e le funzioni. Le opere realizzate in attuazione della convenzione firmata dal Ministero del lavoro, dal Ministero dell'ambiente, dal Ministero dei beni culturali, dal Ministero delle attivita' produttive e dalla Regione autonoma della Sardegna il 23 ottobre 2001 e il 4 dicembre 2001, ai sensi della normativa sopracitata, sono assegnate a titolo gratuito ai comuni che ne cureranno la gestione anche in collaborazione con l'Ente parco geominerario storico, culturale ed ambientale della Sardegna. L'individuazione delle opere da trasferire ai comuni e' effettuata con provvedimento dell'Assessorato competente in materia di patrimonio.». Alla maggiore spesa di euro 4.500.000 si fa fronte mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista dalla legge regionale n. 1 del 2009, art. 1, comma 6, iscritta in conto dell'UPB S06.06.002 (UPB SO4.06.005). 34. Per la prosecuzione degli interventi previsti dalla legge regionale n. 4 del 2006, art. 27, comma 5, da attuarsi mediante i soggetti esecutori individuati dalle deliberazioni della Giunta regionale del 21 novembre 2006 e del 29 maggio 2007, e' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 500.000 (UPB S02.03.007). 35. Alla lettera c) del comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale 14 marzo 1994, n. 12 (Norme in materia di usi civici. Modifica della legge regionale 7 gennaio 1977, n. l concernente l'organizzazione amministrativa della Regione sarda) sono inserite le parole: «siano stati prima dell'entrata in vigore della legge n. 431 del 1985, concessi da parte dei comuni in uso, locazione, enfiteusi, mediante atti posti in essere dai comuni stessi anche in difformita' alla normativa di cui alla legge n. 1766 del 1927, e». 36. Le disposizioni di cui al comma 35 si attuano in via straordinaria entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi trenta giorni la classificazione e' dichiarata con decreto dell'Assessore regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale previa deliberazione della Giunta regionale. L'utilizzo dei terreni e' coerente con la programmazione urbanistica comunale. 37. Dopo il comma 5 dell'art. 25 della legge regionale n. 2 del 2007, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Per garantire un efficace coordinamento nell'attuazione degli interventi a favore delle micro, piccole e medie imprese previsti in programmi finanziati o cofinanziati con risorse regionali, attuati direttamente o delegati a enti locali o agenzie di sviluppo, l'Amministrazione regionale definisce metodologie, procedure e strumenti atti a garantire la trasparenza, la semplificazione e l'informatizzazione delle attivita' favorendo, al contempo, la concentrazione territoriale delle risorse anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma che possono prevedere investimenti produttivi, infrastrutture e servizi sia pubblici che privati, anche ai sensi della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), e sulla base di specifiche direttive di attuazione adottate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi. Per favorire la costituzione di nuove imprese e l'innovazione delle piccole e medie imprese, viene fornita assistenza tecnica allo start-up e allo sviluppo d'impresa anche in modalita' telematica con l'implementazione del portale regionale dedicato alle imprese e l'utilizzo della rete regionale degli sportelli unici per le attivita' produttive. Per le attivita' previste dal presente comma, l'Amministrazione regionale si avvale del supporto tecnico del BIC Sardegna Spa con oneri a carico degli stessi programmi. Il programma di azione annuale delle attivita' dell'agenzia e' predisposto sulla base di criteri e modalita' stabiliti dalla Giunta regionale su proposta dell'Assessore competente in materia di programmazione. Per l'acquisizione delle ulteriori quote di partecipazione del capitale sociale del BIC Sardegna S.p.A: e' autorizzata la spesa, per l'anno 2009, di euro 688.000 (UPB S01.05.002). 5-ter. Nell'attuazione degli strumenti di agevolazione previsti dal presente articolo una parte delle risorse programmate puo' essere destinata al finanziamento delle iniziative produttive da realizzarsi in specifici ambiti territoriali interessati da situazioni di crisi.». 38. Per le aree di crisi di Portovesme, Ottana, Tossilo, Siniscola, Pratosardo, Porto Torres, Oristano e La Maddalena e per le altre aree individuate con deliberazione della Giunta regionale, a valere sugli stanziamenti del fondo della programmazione negoziata e per il sostegno alle attivita' produttive, e' autorizzata una spesa di euro 10.000.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012. 39. L'art. 5 della legge regionale 27 febbraio 1957, n. 5 (Abrogazione della legge regionale 11 novembre 1949, n. 4, e costituzione di un fondo per favorire in Sardegna lo sviluppo dell'attivita' cooperativistica), e' sostituito dal seguente: «Art. 5. - 1. Le sovvenzioni ed i contributi di cui all'art. 4 sono concessi con determinazione del dirigente del Servizio competente in materia di cooperazione. Le direttive di attuazione della presente legge sono approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentito il parere di una commissione composta da: a) l'Assessore regionale competente in materia di cooperazione, o un suo delegato che la presiede; b) i rappresentanti delle organizzazioni cooperativistiche legalmente riconosciute. La concessione di sovvenzioni per le cooperative e i consorzi di cooperative e' attivata conformemente alle regole comunitarie in materia di aiuti de minimis alle imprese.». 40. L'Agenzia LAORE Sardegna e' autorizzata a inquadrare, attraverso prove selettive concorsuali per soli titoli, il personale dipendente dell'Associazione regionale allevatori in servizio alla data del 31 dicembre 2006, che abbia prestato la propria attivita' lavorativa nei servizi di assistenza tecnica a favore degli allevatori della Sardegna, ivi compresa l'attivita' di laboratorio e di amministrazione, finanziati con risorse regionali o statali, per almeno tre anni, riconoscendo nel passaggio l'anzianita' di servizio e, a tal fine, la Giunta regionale, in attuazione della legge 8 agosto 2006, n. 13 (Riforma degli enti agricoli e riordino delle funzioni in agricoltura. Istituzione delle Agenzie AGRIS Sardegna, LA-ORE Sardegna e ARGEA Sardegna), art. 28, adotta, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le modifiche della pianta organica della stessa Agenzia. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse previste nell'UPB S06.04.009.