Art. 5 Ambiente e governo del territorio 1. Per la gestione, il completamento e la manutenzione migliorativa, adeguativa e correttiva del Sistema informativo territoriale e' autorizzata la spesa di euro 1.500.000 per l'anno 2009 e di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012 (UPB S04.09.006). 2. Il programma di spesa previsto dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 12, comma 8, finalizzato all'informatizzazione dei catasti, e' attuato dall'Amministrazione regionale attraverso progetti a favore dei comuni. 3. Al fine di favorire l'attuazione delle previsioni contenute negli atti di pianificazione strategica regolarmente approvati, e' autorizzata, in conto dell'UPB 501.06.001, la spesa di euro 2.350.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012, finalizzata alla concessione di contributi a favore dei comuni per gli studi di fattibilita' e per la progettazione preliminare delle opere di maggiore impatto economico-sociale previste nei rispettivi piani strategici. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore degli enti locali, finanze ed urbanistica, entro sessanta giorni dalla data di approvazione della presente legge, approva i criteri e le modalita' di assegnazione dei contributi e identifica i relativi meccanismi di monitoraggio. E' ammessa la presentazione di un massimo di tre istanze da parte di ogni ente locale. Costituiscono condizioni per l'ottenimento del contributo: a) la dimostrazione dell'impatto socio-economico dell'opera; b) il cofinanziamento comunale fino alla concorrenza di almeno il 30 per cento degli oneri per la progettazione e gli studi di fattibilita'. Il limite massimo di contribuzione riferito ad ogni singola progettazione preliminare e' fissato in euro 180.000. 4. Al fine di sostenere la lotta all'abusivismo edilizio e la vigilanza sul territorio, la Regione promuove attivita' di supporto tecnico, logistico e operativo a favore dei comuni nell'espletamento delle competenze loro attribuite per legge; per tali finalita' e' autorizzata una spesa valutata in euro 250.000 annui (UPB S04.09.003). 5. Al fine dell'attuazione del Piano paesaggistico regionale e' autorizzata la spesa di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 destinata alle attivita' di predisposizione, divulgazione e diffusione di linee guida, manuali ed altri strumenti operativi a supporto dell'attuazione del piano paesaggistico (UPB S04.09.003). 6. Dopo il comma 4 dell'art. 6 della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22 (Norme per la classificazione delle aziende ricettive) e' aggiunto il seguente: «4-bis. Nei campeggi non e' richiesto il titolo abilitativo edilizio per gli allestimenti mobili di pernottamento che conservano i meccanismi di rotazione in funzione, non sono collegati permanentemente al terreno e i cui allacciamenti alla rete idrica, elettrica e fognaria sono amovibili in qualsiasi momento.». 7. Alla lettera i) del comma 2 dell'art. 10 bis della legge regionale 22 dicembre 1989, n. 45 (Norme per l'uso e la tutela del territorio regionale), dopo le parole «gli interventi» sono aggiunte «relativi alla realizzazione delle pertinenze di cui all'art. 817 del Codice civile, quelli». 8. Dopo il comma 3 dell'art. 8 della legge regionale 25 novembre 2004, n. 8 (Norme urgenti di provvisoria salvaguardia per la pianificazione paesaggistica e la tutela del territorio regionale) e' aggiunto il seguente: «3-bis. Le correzioni dei tematismi e degli elementi descrittivi e cartografici relativi alle componenti di paesaggio, ai beni paesaggistici ed ai beni identitari individuati dal Piano paesaggistico regionale, anche a seguito di motivata proposta del comune, sono effettuate dalla Regione mediante deliberazione della Giunta regionale da pubblicarsi sul BURAS e della quale e' data pubblicita' sul sito istituzionale della Regione.». 9. Per assicurare la gestione della Rete natura 2000 attribuita alle regioni dal decreto del Presidente della Repubblica 12 marzo 2003, n. 120 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, concernente attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche), articoli 3, 4, 7, 8 e 9, e per la concessione di contributi ai soggetti/enti gestori e' autorizzata la spesa di euro 500.000 per il 2009 e di euro 1.000.000 per ciascuno degli anni 2010 e 2011 (UPB S04.08.001). 10. Per l'attuazione del progetto CAMP Italia per la Sardegna e' autorizzata, a favore della Agenzia regionale Conservatoria delle coste della Sardegna, la spesa aggiuntiva di euro 300.000 per l'anno 2009 e di euro 700.000 per l'anno 2010, quale cofinanziamento degli interventi previsti nel memorandum sottoscritto da UNEP (Programma ambiente delle Nazioni unite), dal Ministero dell'ambiente e dalla Regione Sardegna (UPB S04.04.002). 11. Per garantire il pagamento dei maggiori oneri retributivi a seguito dell'approvazione del contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) di comparto e del contratto integrativo regionale di lavoro (CIRL) e l'assolvimento degli oneri derivanti dai cantieri avviati in attuazione alle previsioni normative di cui alla legge regionale 29 aprile 2003, n. 3 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2003), e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa complessiva di euro 6.950.000 quale integrazione del contributo erogato per lo stesso anno a favore dell'Ente foreste della Sardegna (UPB S04.08.007). 12. Per le finalita' previste dalla legge regionale n. l del 2009, art. 4, comma 34, e' autorizzata, nell'anno 2009, l'ulteriore spesa di euro 4.000.000 (UPB S04.03.004). 13. Per le finalita' di cui alla legge regionale n. 19 del 2006, art. 7, comma l, e art. 12, comma 2, e' autorizzata una spesa valutata in euro 100.000 annui per le spese di funzionamento dell'Autorita' di bacino (UPB S01.03.003). 14. Nel comma 33 dell'art. 7 della legge regionale n. 3 del 2008, il riferimento all'UPB S04.01.003, e' sostituito con l'UPB SO4.01.001. 15. E' autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attivita' di studio e monitoraggio dello stato di qualita' delle acque, nonche' per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2000/60/CE, del 23 ottobre 2000, e del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) (UPB S04.02.001). 16. E' autorizzata la spesa di euro 250.000 per ciascuno degli anni 2009 e 2010 finalizzata ad attivita' di studio e monitoraggio in materia di difesa del suolo e delle coste, nonche' per lo sviluppo della pianificazione di bacino con riferimento agli adempimenti previsti dalla direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio n. 2007/60/CE, del 23 ottobre 2007, e del decreto legislativo n. 152 del 2006 (UPB S04.03.003). 17. Per l'attuazione degli interventi conseguenti alle disposizioni previste dalla legge regionale n. 4 del 2006, art. 22, comma 16, e dalla legge regionale n. 2 del 2007, art. 15, comma 10, diretti alla realizzazione della scuola di formazione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Sardegna, e' autorizzata nell'anno 2009 la spesa di euro 5.000.000 (UPB S02.02.004). 18. Il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale n. 3 del 2008, e' sostituito dal seguente: «10. Per la realizzazione di interventi di politiche di sviluppo e per incentivare l'occupazione nel settore ambientale, l'Amministrazione regionale, previa sottoscrizione di appositi accordi di programma con gli enti locali interessati volti alla costituzione o alla gestione di aree protette, o al completamento degli interventi dei piani di gestione dei SIC, avviati con le risorse POR 2000-2006, e' autorizzata a finanziare interventi di tutela, ove prioritariamente sono impiegati, nel rispetto delle vigenti disposizioni in materia di collocamento, i lavoratori disoccupati residenti nei comuni sottoscrittori dell'intesa o dei SIC. Per le finalita' del presente comma sono utilizzate le disponibilita' sussistenti in conto dell'UPB 504.08.002 (cap. SC04.1753).». 19. Per assicurare la salvaguardia della fauna selvatica ferita o in difficolta' e, in particolare, le attivita' di recupero, trasporto, riabilitazione e rilascio, in attuazione delle disposizioni previste nella legge regionale 29 luglio 1998, n. 23 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per l'esercizio della caccia in Sardegna), e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 400.000, da trasferire alle province e agli enti facenti parte della Rete regionale per la conservazione della fauna marina (mammiferi e tartarughe marine) (UPB SO4.08.016). 20. Nella legge regionale 18 maggio 2006, n. 6 (Istituzione dell'Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente della Sardegna - ARPAS) sono introdotte le seguenti modifiche: a) la lettera c) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: «c) a contribuire alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, del sistema informativo ambientale regionale (SIRA), per i moduli applicativi inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia e, in tale ambito, alla raccolta sistematica, alla registrazione, alla validazione, all'elaborazione ed alla massima divulgazione dei dati ed informazioni rilevanti sotto il profilo della prevenzione e della protezione ambientale e territoriale;»; b) dopo la lettera c) del comma I dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «c-bis) a fornire, con continuita', tutti i dati di rilevanza ambientale in proprio possesso e/o derivanti dai propri compiti istituzionali, necessari per il popolamento e l'aggiornamento del SIRA, secondo i formati, le regole di conformita' e le modalita' indicati dalla Regione;»; c) la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 e' sostituita dalla seguente: «d) alla realizzazione, in coordinamento con la Regione, ed alla gestione delle reti di monitoraggio e di altri sistemi di indagine, anche ai fini della valutazione del rapporto tra stato dell'ambiente e salute delle popolazioni;»; d) dopo la lettera d) del comma 1 dell'art. 2 e' aggiunta la seguente: «d-bis) a utilizzare per la propria attivita' di monitoraggio, ispezione e controllo, il SIRA, al quale collabora per la gestione, unitamente alla Regione stessa;»; e) il comma 1 dell'art. 4, il cui titolo e' modificato in «Sistema informativo», e' sostituito dal seguente: «1. Per lo svolgimento delle attivita' di cui alle lettere c) e d) del comma 1 dell'art. 2, l'ARPAS utilizza e contribuisce alla gestione, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, dei moduli inerenti i processi operativi di interesse dell'Agenzia, come organizzati entro il SI-RA, che comprende, tra l'altro: a) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale esistenti, sia regionali che degli altri enti pubblici; a tale scopo l'ARPAS provvede, se necessario, a proporne, nell'ambito del tavolo di coordinamento diretto dalla Regione, la loro integrazione, il potenziamento e l'adeguamento; b) i sistemi informativi e le reti di monitoraggio ambientale la cui realizzazione risulti programmata o in corso di realizzazione da parte della Regione e degli altri enti pubblici al momento dell'entrata in vigore della presente legge.»; f) i commi 2 e 3 dell'art. 6 sono sostituiti dai seguenti: «2. Il controllo preventivo e' esercitato dell'Assessorato regionale della difesa dell'ambiente, tramite il competente servizio ai sensi della legge regionale 15 maggio 1995, n. 14, ed ha per oggetto gli atti da essa indicati all'art. 3. Inoltre, il controllo si estende agli atti attinenti le procedure concorsuali, la costituzione di rapporti di lavoro e l'attribuzione di incarichi di consulenza. 3. Il controllo di cui al comma 2 e' di legittimita' e di merito. Il controllo di legittimita' consiste nel giudizio sulla conformita' dell'atto rispetto a disposizioni legislative e regolamentari. Il controllo di merito ha natura di atto di alta amministrazione e consiste nella valutazione della coerenza dell'atto adottato dall'azienda rispetto agli indirizzi della programmazione regionale, alle regole di buona amministrazione e alle direttive della Giunta regionale.»"; g) dopo il comma 3 dell'art. 6 sono aggiunti i seguenti: «3-bis. Qualora l'ente non provveda all'adozione degli atti obbligatori per legge o di quelli richiesti dal competente Assessorato, previa diffida a provvedere entro trenta giorni, la Giunta regionale su proposta dell'Assessore nomina commissari ad acta. 3-ter. Alla tabella A allegata alla legge regionale n. 14 del 1995, dopo il «n. 16) Ente foreste della Sardegna» sono aggiunti il «n. 17) Conservatoria delle coste della Sardegna» ed il «n. 18) ARPAS».». 21. Al comma 25 dell'art. 1 della legge regionale n. 3 del 2008, come modificato dalla lettera b) del comma 5 dell'art. 4 della legge regionale n. 1 del 2009, dopo le parole «Autorizzazione integrata ambientale (AIA)» sono aggiunte le seguenti "autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti e autorizzazioni in ipotesi particolari ai sensi del decreto legislativo n. 152 del 2006, articoli 208 e 210, nonche' l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del medesimo decreto legislativo e la valutazione di incidenza ambientale.». 22. E' autorizzata, nell'anno 2009, a favore del CRAL regionale la spesa di euro 100.000 per il restauro e la messa in norma degli edifici di proprieta' regionale concessi in uso al CRAL (UPB S01.05.001). 23. In attesa dell'approvazione di una legge regionale organica in materia di valutazione ambientale strategica e di valutazione di impatto ambientale sono adottate integralmente le disposizioni del decreto legislativo n. 152 del 2006, come modificato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4 (Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale), ed e' abrogato l'art. 31 della legge regionale n. 1 del 1999. Gli impianti industriali per la produzione di energia mediante lo sfruttamento del vento sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale ovunque localizzati. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 1 MW sono sottoposti alla procedura di verifica di assoggettabilita' alla procedura di valutazione di impatto ambientale prevista dal decreto legislativo n. 4 del 2008, art. 20. Gli impianti eolici con potenza complessiva inferiore o uguale a 60 kW sono considerati minieolici e non sono assoggettati alle procedure di valutazione di impatto ambientale, anche ai sensi di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), art. 2, comma 158, lettera g). 24. I progetti riportati all'allegato IV del decreto legislativo n. 4 del 2008 ricadenti anche parzialmente all'interno dei siti Natura 2000 sono assoggettati alla procedura di valutazione di impatto ambientale. Nell'art. 48, comma 3, della legge regionale n. 9 del 2006 le parole «di cui all'art. 31 della legge regionale 18 gennaio 1999, n. 1 (legge finanziaria 1999)», sono sostituite dalle seguenti «relative alla verifica di assoggettabilita' e alla valutazione di impatto ambientale». 25. In attesa dell'approvazione di una legge regionale che disciplini in modo organico la materia, l'autorizzazione unica per la realizzazione e l'esercizio degli impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 (Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricita'), art. 12, e' rilasciata dalle province con decorrenza dall'entrata in vigore della legge regionale n. 3 del 2008. Il termine massimo per la conclusione del relativo procedimento non puo' essere superiore a centottanta giorni.