Art. 8 Disposizioni nel settore sanitario e sociale 1. Per la riqualificazione della rete di emergenza-urgenza sanitaria prevista nel decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992 (Atto di indirizzo e coordinamento alle regioni per la determinazione dei livelli di assistenza sanitaria di emergenza), l'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 2 del 2007, art. 32, comma 10, e' rideterminata per l'anno 2009 in euro 6.500.000 (UPB S05.01.004 e S05.01.002). 2. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettivita' dai medesimi rischi, possono essere istituiti: a) registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario; b) registri di pazienti sottoposti a procedure di particolare complessita'. 3. Gli atti di istituzione dei registri previsti nel comma 2 vengono adottati in conformita' al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), art. 154, comma l, lettera g). 4. I registri previsti nel comma 2 sono istituiti in relazione a programmi attivati nell'ambito della programmazione sanitaria e sociale e raccolgono, per lo studio e la ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, dati anagrafici e sanitari, con l'esclusione dei dati riferiti alle abitudini personali, relativi alle persone affette dalle malattie o soggette agli eventi sopra individuati, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. 5. Per gli accordi integrativi regionali per la medicina generale e la pediatria di libera scelta, finalizzati al perseguimento della continuita' dei processi di cura, alla riduzione dei ricoveri inappropriati e degli accessi al pronto soccorso, alla realizzazione di azioni strategiche mirate alla riqualificazione della spesa farmaceutica e specialistica secondo principi di appropriatezza, e' autorizzata la spesa di euro 2.500.000 annui a valere sugli stanziamenti iscritti in conto dell'UPB S05.01.001. 6. Il comma 22 dell'art. 18 della legge regionale 11 maggio 2004, n. 6 (legge finanziaria 2004) e' abrogato. 7. L'autorizzazione di spesa disposta per le finalita' previste dalla legge 23 gennaio 1968, n. 34 (Provvedimenti per la profilassi della peste bovina, della pleuropolmonite contagiosa dei bovini, dell'afta epizootica, della morva, della peste equina, della peste suina classica e africana, della febbre catarrale degli ovini e di altre malattie esotiche), art. 7, e' destinata anche al finanziamento delle attivita' nel campo della formazione, aggiornamento e riqualificazione del personale del Servizio sanitario regionale e della formazione manageriale (UPB S05.01.001). 8. Per il programma di prevenzione del randagismo previsto dalla legge regionale n. 3 del 2008, art. 8, comma 19, e' autorizzata, per l'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 (UPB S05.02.005). 9. La lettera f) del comma 1 dell'art. 3 della legge regionale n. 1 del 2009 e' cosi' sostituita: «f) risorse regionali per euro 4.000.000 destinate all'erogazione di assegni di cura o di altre provvidenze in favore di famiglie che si assumono compiti di assistenza e cura di disabili fisici, psichiatrici e sensoriali in situazione di gravita' certificati ai sensi della legge n. 104 del 1992, art. 3, comma 3, e successive modifiche ed integrazioni. Tali risorse, anche ad integrazione, sulla base di criteri adottati con decreto assessoriale, sentita la commissione consiliare competente, sono destinate in particolare alle famiglie di persone in situazioni piu' estreme, con il piu' alto carico assistenziale, anche 24 ore su 24, a piu' alto punteggio e/o con la presenza di piu' persone in situazione di gravita' nello stesso nucleo familiare, di cui alla graduatoria dei piani personalizzati di sostegno ai sensi della legge n. 162 del 1998.». 10. Le borse di studio di cui alla legge regionale 31 marzo 1992, n. 5 (Contributo alle Universita' della Sardegna per l'istituzione di borse di studio per la frequenza delle scuole di specializzazione delle facolta' di medicina e chirurgia), sono concesse, nei limiti dello stanziamento di bilancio, a favore dei laureati medici e non medici, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368 (Attuazione della direttiva 93/16/CE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli e delle direttive 97/50/CE, 98/21/CE, 98/63/CE e 99/46/CE che modificano la direttiva 93/16/CE), art. 35, e dalla legge 29 dicembre 2000, n. 401 (Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario), art. 8. Per tali finalita' e' autorizzata l'ulteriore spesa valutata in euro 1.500.000 annui (UPB S02.04.010). 11. E' autorizzata nell'anno 2009, a favore del Coordinamento regionale per le donazioni e i prelievi d'organo, la concessione di un finanziamento di euro 250.000 destinato alla realizzazione di un programma di pubblicita' finalizzato a favorire l'incremento delle donazioni d'organo nel territorio regionale (UPB S02.04.010). 12. Il contributo previsto dalla legge regionale 24 aprile 2001, n. 6 (legge finanziaria 2001), art. 5, comma 44, e' elevato fino a un massimo di euro 4.500. La maggiore spesa prevista per l'anno 2009 e' valutata in euro 30.000; alla determinazione degli oneri per gli anni successivi si provvede con la legge finanziaria (UPB S05.01.007). 13. Al fine di garantire lo svolgimento delle attivita' dell'assistenza sanitaria penitenziaria, nelle more del trasferimento della stessa dal Ministero della giustizia al Servizio sanitario nazionale per il tramite della Regione, e' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 1.000.000 quale anticipazione sui futuri trasferimenti da parte dello Stato (UPB S05.01.001). 14. Il comma 4 dell'art. 10 della legge regionale n. 2 del 2007 e' sostituito dal seguente: «4. Ai comuni territorialmente competenti sono delegate le funzioni amministrative previste dalla legge regionale 17 novembre 1978, n. 68, per garantire il funzionamento dei centri di servizi sociali gestiti dall'Ente italiano di servizio sociale (EISS) - Comitato regionale Sardegna. L'Amministrazione regionale determina annualmente con legge finanziaria, a decorrere dall'anno 2010, l'importo da trasferire ai comuni ove hanno sede i centri.». Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata, per l'anno 2009, la concessione di un contributo straordinario di euro 84.000 a favore del centro di Ottana. 15. Nelle more della predisposizione di un piano di riqualificazione professionale, sono inclusi, tra gli operatori che possono svolgere le mansioni di educatore, anche se non in possesso dei requisiti richiesti dal punto 7 dell'allegato alla delibera della Giunta regionale n. 62/24 del 14 novembre 2008, gli educatori di ruolo e non di ruolo e i titolari di servizi educativi per la prima infanzia, in possesso di diploma di scuola media superiore anche ad indirizzo non educativo che hanno maturato, alla data di entrata in vigore della presente legge, almeno cinque anni di esperienza lavorativa nei servizi territoriali socio-assistenziali e/o sanitari pubblici e privati nello svolgimento delle funzioni di educatore nei settori sociale e sanitario. 16. Nella legge regionale n. 9 del 2006, sono apportate le seguenti modifiche: a) dopo il comma 2 dell'art. 71 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Sono trasferite alle ASL le seguenti funzioni: a) in materia di indennizzi a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210 (Indennizzo a favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazione di emoderivati), e successive modifiche e integrazioni, nonche' a causa di vaccinazione antipoliomelitica non obbligatoria prevista nel comma 3 dell'art. 3 della legge 14 ottobre 1999, n. 362 (Disposizioni urgenti in materia sanitaria); b) relative all'erogazione di contributi a favore di titolari di patenti di guida A, B, C, speciali con incapacita' motorie permanenti previste nell'art. 27 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 (Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate).»; b) dopo il comma 3-bis dell'art. 83 e' aggiunto il seguente: «3-ter. La Giunta regionale definisce i tempi e le modalita' di trasferimento alle ASL delle funzioni previste nel comma 2 bis dell'art. 71 e annualmente ne determina le relative risorse finanziarie.». 17. E' autorizzata, nell'anno 2009, la spesa di euro 300.000 per la concessione di un contributo straordinario a favore dei familiari delle vittime degli incendi del 23 luglio 2009 (UPB S01.03.009). 18. Nell'art. 3 della legge regionale 5 luglio 1963, n. 14 (Istituzione del Comitato tecnico consultivo regionale per la pesca), dopo la lettera f) e' inserita la seguente: «f bis) due membri in rappresentanza delle aziende di acquacoltura intensiva.». 19. Per favorire la partecipazione dei lavoratori beneficiari di ammortizzatori sociali e di quelli espulsi dal sistema produttivo che non ne beneficiano, a percorsi di riqualificazione professionale, aggiornamento, potenziamento delle competenze e reinserimento lavorativo, prevalentemente attraverso forme di tirocinio presso le imprese o soggetti accreditati del sistema associativo, sindacale e datoriale, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000 per ciascuno degli anni dal 2009 al 2012, cui si provvede a valere sulle risorse del POR-FSE 2007-2013; detto importo e' ripartito in egual misura tra le due categorie di beneficiari. Al lavoratore che partecipa al percorso formativo e' erogato, previa stipula di un apposito patto di inserimento, un contributo mensile sino a euro 500, nell'ambito degli accordi stipulati tra la Regione e lo Stato. L'ammontare puo' variare in relazione ai massimali previsti dalle leggi vigenti, alla tipologia e alla durata del percorso formativo. Entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale del lavoro, formazione professionale, cooperazione e sicurezza sociale, approva il programma degli interventi, da realizzarsi attraverso la predisposizione e l'attuazione di percorsi individuali integrati di formazione e lavoro realizzati dal sistema pubblico dei servizi per il lavoro in collaborazione con gli enti di formazione, i criteri di priorita', i parametri di adeguamento del contributo mensile, le modalita' attuative degli interventi, avendo riguardo al raccordo con i complessivi interventi di politica attiva del lavoro e di completamento del sostegno al reddito gia' in essere. Gli interventi possono essere attuati anche attraverso la costituzione di doti finanziarie personali e di conseguenti voucher formativi o destinati all'acquisizione di servizi utili alle finalita' del programma di intervento. L'Assessore regionale della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio e' autorizzato ad apportare, con i propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.». 20. Gli stanziamenti previsti dalla legge regionale n. l del 2009, art. 3, comma 2, lettera d), disposti a favore di lavoratori che non beneficiano degli ammortizzatori sociali ai sensi della vigente normativa statale e per misure atte a sostenere i lavoratori e le imprese che decidono di fare ricorso a contratti di solidarieta', sono utilizzati prioritariamente per l'erogazione di sussidi a favore dei lavoratori non beneficiari degli ammortizzatori sociali espulsi dal sistema produttivo nel corso degli anni 2008 e 2009. Il sussidio e' corrisposto per un periodo massimo di dodici mesi. Tali sussidi, la cui misura e' stabilita dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sentite le organizzazioni sindacali regionali, sono destinati con particolare riferimento ai lavoratori del settore industriale e del relativo sistema dei servizi in appalto. 21. I limiti di reddito e i rimborsi a favore dei nefropatici previsti rispettivamente dalla legge regionale 14 settembre 1993, n. 43 (Modifiche alla legge regionale 8 maggio 1985, n. 1 l: «Nuove norme per le provvidenze a favore dei nefropatici»), art. 1, commi 1 e 5, e art. 2, commi 1 e 2, sono elevati nella misura non superiore al 30 per cento e nei limiti degli stanziamenti iscritti in bilancio a far data dal 1° giugno 2009. Per tali finalita' e' autorizzata l'ulteriore spesa di euro 150.000 annui (UPB S05.03.007).