Art. 10 
 
            Criteri e misura degli interventi finanziari 
 
    1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma
regionale, concede ai soggetti  attuatori  degli  interventi  di  cui
dell'art. 9, comma 2 contributi in misura non  superiore  al  70  per
cento della spesa ritenuta ammissibile. 
    2. La misura dei contributi e' elevabile fino  al  90  per  cento
della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi: 
      a)  interventi  di  manutenzione  straordinaria  dei  percorsi,
necessari ai fini della pubblica incolumita'; 
      b) interventi di ingegneria ambientale; 
      c)  interventi  di  miglioramento  energetico,  idrico   e   di
smaltimento dei reflui delle attrezzature; 
      d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille
abitanti. 
    3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento  al
momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura  del
restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute
per l'attuazione delle attivita' o degli interventi previsti. 
    4.  Successivamente  alla  pubblicazione  del  provvedimento   di
approvazione della Carta inventario,  non  potranno  essere  concessi
contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento,  per
interventi  da  effettuarsi  su  percorsi   escursionistici   e   con
specifiche finalita' legate alla  pratica  dell'escursionismo,  cosi'
come  definite  nell'art.  2,  che  non  siano  iscritti  alla  Carta
inventario.