Art. 10 Criteri e misura degli interventi finanziari 1. La Giunta regionale, nell'ambito dell'attuazione del Programma regionale, concede ai soggetti attuatori degli interventi di cui dell'art. 9, comma 2 contributi in misura non superiore al 70 per cento della spesa ritenuta ammissibile. 2. La misura dei contributi e' elevabile fino al 90 per cento della spesa ritenuta ammissibile nei seguenti casi: a) interventi di manutenzione straordinaria dei percorsi, necessari ai fini della pubblica incolumita'; b) interventi di ingegneria ambientale; c) interventi di miglioramento energetico, idrico e di smaltimento dei reflui delle attrezzature; d) interventi proposti e realizzati da comuni con meno di mille abitanti. 3. I finanziamenti sono erogati nella misura del 60 per cento al momento dell'approvazione del Programma regionale e nella misura del restante 40 per cento al momento del rendiconto delle spese sostenute per l'attuazione delle attivita' o degli interventi previsti. 4. Successivamente alla pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario, non potranno essere concessi contributi o fondi regionali, anche a titolo di cofinanziamento, per interventi da effettuarsi su percorsi escursionistici e con specifiche finalita' legate alla pratica dell'escursionismo, cosi' come definite nell'art. 2, che non siano iscritti alla Carta inventario.