Art. 11 
 
                   Norme generali di comportamento 
 
    1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale  e
regionale in materia di tutela di beni ambientali e  naturali  e  dei
regolamenti di fruizione delle aree protette  naturali  di  cui  alla
1egge n. 394/1991 e alla 1egge  regionale  n.  12/1995  e  successive
modifiche e integrazioni, sulla REL e' vietato: 
      a) abbandonare rifiuti; 
      b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto  necessario  per
lo  svolgimento  delle  attivita'  di  pubblico  servizio,  agricole,
forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati
a norma delle vigenti leggi; 
      c) accendere fuochi liberi all'aperto al di  fuori  delle  aree
appositamente attrezzate e  segnalate,  ferma  restando,  nell'ambito
delle attivita' agricole  e  silvicole,  la  disciplina  vigente  per
l'abbruciamento dei residui vegetali; 
      d) campeggiare o bivaccare liberamente,  ove  non  previsto  da
appositi regolamenti di fruizione od altri  provvedimenti  normativi,
al di fuori di situazioni di emergenza; 
      e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri
pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL,  fatti  salvi  i  casi
previsti dall'art. 5, comma 4; 
      f)  danneggiare  o  asportare  la  segnaletica  ed  i  cartelli
illustrativi, danneggiare i ricoveri, i  rifugi  escursionistici,  le
attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere. 
    2. E' fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici,  anche
non iscritti alla Carta inventario, in  maniera  difforme  da  quanto
previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e  con
obbligo  di  rimozione  entro   dieci   giorni   dalla   fine   delle
manifestazioni,  e'  consentito  apporre   segnalazioni   provvisorie
destinate allo svolgimento di specifiche  manifestazioni  sportive  o
del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente. 
    3. E' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi  motorizzati,
con le deroghe previste dall'art.  3  della  legge  regionale  n.  18
dicembre 1992, n. 38 (Norme  per  la  disciplina  della  circolazione
fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi
costituiti da mulattiere e sentieri, cosi'  come  definiti  ai  sensi
dell'art. 3 del d.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni,
nonche' sui percorsi costituiti da  strade  ed  altre  infrastrutture
forestali a carattere permanente, cosi' come  definite  dall'art.  14
della legge regionale n. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in  materia  di
foreste  e  di  assetto  idrogeologico)  e  successive  modifiche   e
integrazioni ed iscritti nella Carta inventario. 
    4. L' attivita' venatoria lungo i percorsi della  REL  si  svolge
secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1994,  n.  29
(Norme regionali per la protezione della fauna  omeoterma  e  per  il
prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.