Art. 11 Norme generali di comportamento 1. Ferma restando l'osservanza della vigente normativa statale e regionale in materia di tutela di beni ambientali e naturali e dei regolamenti di fruizione delle aree protette naturali di cui alla 1egge n. 394/1991 e alla 1egge regionale n. 12/1995 e successive modifiche e integrazioni, sulla REL e' vietato: a) abbandonare rifiuti; b) produrre rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attivita' di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) accendere fuochi liberi all'aperto al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attivita' agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali; d) campeggiare o bivaccare liberamente, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza; e) danneggiare, alterare o chiudere tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico inseriti nella REL, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 4; f) danneggiare o asportare la segnaletica ed i cartelli illustrativi, danneggiare i ricoveri, i rifugi escursionistici, le attrezzature delle aree di sosta e gli elementi di arredo in genere. 2. E' fatto divieto di segnalare percorsi escursionistici, anche non iscritti alla Carta inventario, in maniera difforme da quanto previsto dalle linee guida regionali. In deroga a tale divieto e con obbligo di rimozione entro dieci giorni dalla fine delle manifestazioni, e' consentito apporre segnalazioni provvisorie destinate allo svolgimento di specifiche manifestazioni sportive o del tempo libero autorizzate ai sensi della normativa vigente. 3. E' fatto inoltre divieto di transitare con mezzi motorizzati, con le deroghe previste dall'art. 3 della legge regionale n. 18 dicembre 1992, n. 38 (Norme per la disciplina della circolazione fuoristrada dei mezzi motorizzati nella Regione Liguria) sui percorsi costituiti da mulattiere e sentieri, cosi' come definiti ai sensi dell'art. 3 del d.lgs 285/1992 e successive modifiche e integrazioni, nonche' sui percorsi costituiti da strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, cosi' come definite dall'art. 14 della legge regionale n. 22 gennaio 1999, n. 4 (Norme in materia di foreste e di assetto idrogeologico) e successive modifiche e integrazioni ed iscritti nella Carta inventario. 4. L' attivita' venatoria lungo i percorsi della REL si svolge secondo quanto previsto dalla legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modificazioni ed integrazioni.