Art. 12 Sanzioni amministrative 1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale) e successive modifiche e integrazioni, la violazione delle norme generali di comportamento da' luogo all'applicazione delle seguenti sanzioni amministrative pecuniarie: a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di fuori di appositi contenitori per la raccolta; b) da euro 50,00 a euro 500,00 per la produzione di rumori molesti, fatto salvo quanto necessario per lo svolgimento delle attivita' di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o per la realizzazione di interventi autorizzati a norma delle vigenti leggi; c) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'accensione di fuochi liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate e segnalate, ferma restando, nell'ambito delle attivita' agricole e silvicole, la disciplina vigente per l'abbruciamento dei residui vegetali; d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio o il bivacco liberi, ove non previsto da appositi regolamenti di fruizione od altri provvedimenti normativi, al di fuori di situazioni di emergenza; e) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per il danneggiamento o l'asporto della segnaletica e dei cartelli illustrativi, il danneggiamento dei ricoveri, dei rifugi escursionistici e delle attrezzature o elementi di arredo in genere; f) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il danneggiamento, l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 4; g) da euro 100,00 a euro 1.000,00 per la segnalazione dei percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta inventario, in maniera difforme dalle linee guida regionali; h) da euro 50,00 a euro 500,00 per la mancata asportazione, entro i termini stabiliti, della segnaletica provvisoria realizzata in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero; i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per il transito con mezzi motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi dell'art. 11, comma 3. 2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme di cui alla presente legge comportano in ogni caso l'immediata cessazione dell'attivita' vietata e l'obbligo della rimessa in pristino dello stato dei luoghi e delle cose. 3. Chiunque commetta una delle infrazioni di cui al presente articolo e' soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e della risistemazione ambientale, fatta salva la facolta', rispettivamente delle province, dei comuni e degli enti parco di provvedere d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.