Art. 12 
 
                       Sanzioni amministrative 
 
    1. Ferma restando l'applicazione degli articoli 8 e 9 della legge
24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale)  e  successive
modifiche e integrazioni,  la  violazione  delle  norme  generali  di
comportamento da'  luogo  all'applicazione  delle  seguenti  sanzioni
amministrative pecuniarie: 
      a) da euro 50,00 a euro 500,00 per l'abbandono di rifiuti al di
fuori di appositi contenitori per la raccolta; 
      b) da euro 50,00 a euro 500,00  per  la  produzione  di  rumori
molesti, fatto salvo  quanto  necessario  per  lo  svolgimento  delle
attivita' di pubblico servizio, agricole, forestali, venatorie o  per
la realizzazione di interventi  autorizzati  a  norma  delle  vigenti
leggi; 
      c) da euro 50,00 a  euro  500,00  per  l'accensione  di  fuochi
liberi all'aperto, al di fuori delle aree appositamente attrezzate  e
segnalate, ferma restando, nell'ambito  delle  attivita'  agricole  e
silvicole, la disciplina  vigente  per  l'abbruciamento  dei  residui
vegetali; 
      d) da euro 50,00 a euro 500,00 per il campeggio  o  il  bivacco
liberi, ove non previsto da  appositi  regolamenti  di  fruizione  od
altri  provvedimenti  normativi,  al  di  fuori  di   situazioni   di
emergenza; 
      e) da euro 100,00 a  euro  1.000,00  per  il  danneggiamento  o
l'asporto  della  segnaletica  e  dei   cartelli   illustrativi,   il
danneggiamento dei  ricoveri,  dei  rifugi  escursionistici  e  delle
attrezzature o elementi di arredo in genere; 
      f) da euro  250,00  a  euro  2.500,00  per  il  danneggiamento,
l'alterazione o la chiusura di tratti di strade e sentieri pubblici o
di uso pubblico, fatti salvi i casi previsti dall'art. 5, comma 4; 
      g) da euro 100,00 a  euro  1.000,00  per  la  segnalazione  dei
percorsi escursionistici, anche non inseriti nella Carta  inventario,
in maniera difforme dalle linee guida regionali; 
      h) da euro 50,00 a euro 500,00  per  la  mancata  asportazione,
entro i termini stabiliti, della segnaletica  provvisoria  realizzata
in occasione di manifestazioni sportive o del tempo libero; 
      i) da euro 250,00 a euro 2.500,00 per  il  transito  con  mezzi
motorizzati, nei tratti e nei casi non consentiti ai sensi  dell'art.
11, comma 3. 
    2. L'accertamento e la constatazione delle violazioni delle norme
di cui alla  presente  legge  comportano  in  ogni  caso  l'immediata
cessazione  dell'attivita'  vietata  e  l'obbligo  della  rimessa  in
pristino dello stato dei luoghi e delle cose. 
    3. Chiunque commetta una delle  infrazioni  di  cui  al  presente
articolo e' soggetto alla sanzione accessoria del ripristino e  della
risistemazione ambientale, fatta salva la  facolta',  rispettivamente
delle  province,  dei  comuni  e  degli  enti  parco  di   provvedere
d'ufficio, con rivalsa delle spese a carico del trasgressore.