Art. 13 
 
                              Vigilanza 
 
    1. Le province territorialmente competenti provvedono a  vigilare
sull'osservanza delle norme di comportamento di cui  all'art.  11  ed
esercitano le  funzioni  concernenti  l'applicazione  delle  sanzioni
amministrative pecuniarie di cui all'art. 12, alle quali  si  applica
la  legge  regionale  n.  2  dicembre  1982,  n.  45  (Norme  per  1'
applicazione delle sanzioni amministrative  pecunarie  di  competenza
della Regione o di enti da essa individuati, delegati o  subdelegati)
e successive modifiche e integrazioni. 
    2. Per i compiti di cui  al  presente  articolo  le  province  si
avvalgono  anche  del  servizio  volontario  di  vigilanza  ecologica
disciplinato  dalla  legge  regionale  n.  2  maggio  1990,   n.   30
(Disciplina del servizio volontario di  vigilanza  ecologica)  e  del
servizio volontario di guardia  venatoria  disciplinato  dalla  1egge
regionale n. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni. 
    3. Le funzioni di controllo  e  accertamento  circa  l'osservanza
delle norme di comportamento di cui all'art. 11  sono  affidate  agli
organi e soggetti che esercitano la  vigilanza  venatoria,  ittica  e
ambientale ai sensi della normativa vigente.