Art. 13 Vigilanza 1. Le province territorialmente competenti provvedono a vigilare sull'osservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 11 ed esercitano le funzioni concernenti l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui all'art. 12, alle quali si applica la legge regionale n. 2 dicembre 1982, n. 45 (Norme per 1' applicazione delle sanzioni amministrative pecunarie di competenza della Regione o di enti da essa individuati, delegati o subdelegati) e successive modifiche e integrazioni. 2. Per i compiti di cui al presente articolo le province si avvalgono anche del servizio volontario di vigilanza ecologica disciplinato dalla legge regionale n. 2 maggio 1990, n. 30 (Disciplina del servizio volontario di vigilanza ecologica) e del servizio volontario di guardia venatoria disciplinato dalla 1egge regionale n. 29/1994 e successive modifiche e integrazioni. 3. Le funzioni di controllo e accertamento circa l'osservanza delle norme di comportamento di cui all'art. 11 sono affidate agli organi e soggetti che esercitano la vigilanza venatoria, ittica e ambientale ai sensi della normativa vigente.