Art. 14 
 
                          Norma transitoria 
 
    1. La Giunta regionale provvede  alla  prima  costituzione  della
Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
della presente legge. Decorso inutilmente il termine  di  centottanta
giorni  dalla  richiesta  di  presentazione  delle  proposte  di  cui
all'art. 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente  alla
redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto  ai
commi 3 e 4 del medesimo articolo. 
    2. Le  disposizioni  previste  dall'art.  10,  comma  4,  non  si
applicano ai procedimenti per la concessione di  contributi  o  fondi
regionali, in corso alla data di pubblicazione del  provvedimento  di
approvazione della Carta inventario. 
    3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse
finanziarie in conto capitale di cui all'art. 15,  comma  1,  lettera
d), possono  essere  utilizzate  esclusivamente  per  interventi  sui
percorsi escursionistici di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b).