Art. 14 Norma transitoria 1. La Giunta regionale provvede alla prima costituzione della Carta inventario, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Decorso inutilmente il termine di centottanta giorni dalla richiesta di presentazione delle proposte di cui all'art. 4, comma 2, la Giunta regionale provvede autonomamente alla redazione della Carta inventario, nel rispetto di quanto previsto ai commi 3 e 4 del medesimo articolo. 2. Le disposizioni previste dall'art. 10, comma 4, non si applicano ai procedimenti per la concessione di contributi o fondi regionali, in corso alla data di pubblicazione del provvedimento di approvazione della Carta inventario. 3. Nelle more della formazione della Carta inventario, le risorse finanziarie in conto capitale di cui all'art. 15, comma 1, lettera d), possono essere utilizzate esclusivamente per interventi sui percorsi escursionistici di cui all'art. 3, comma 3, lettere a) e b).