Art. 15 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante: a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria), di quota pari a euro 100.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008; b) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n. 15/2002 di quota pari ad euro 30.000,00 in termini di competenza dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008; c) iscrizione alla U.P.B. 3.104 che assume la seguente denominazione «Gestione dei parchi, delle aree protette e della rete escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 100.000,00 in termini di competenza; d) iscrizione alla U.P.B. 3.204 che assume la seguente denominazione «Investimenti nei parchi, nelle aree protette e nella rete escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro 30.000,00 in termini di competenza. 2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.