Art. 15 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente  legge  si
provvede mediante: 
      a) utilizzo, ai sensi dell'art. 29 della legge regionale n.  26
marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione  Liguria),  di
quota pari a euro 100.000,00 in termini di  competenza  dalla  U.P.B.
18.107 "Fondo speciale di parte corrente" dello stato  di  previsione
della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008; 
      b) utilizzo, ai sensi dell'art. 29  della  legge  regionale  n.
15/2002 di quota pari ad euro  30.000,00  in  termini  di  competenza
dalla U.P.B. 18.207 "Fondo speciale di conto capitale" dello stato di
previsione della spesa del bilancio per l'anno finanziario 2008; 
      c)  iscrizione  alla  U.P.B.  3.104  che  assume  la   seguente
denominazione «Gestione dei parchi, delle aree protette e della  rete
escursionistica della Liguria» dello stato di previsione della  spesa
del bilancio per  l'anno  finanziario  2009  di  euro  100.000,00  in
termini di competenza; 
      d)  iscrizione  alla  U.P.B.  3.204  che  assume  la   seguente
denominazione «Investimenti nei parchi, nelle aree protette  e  nella
rete escursionistica della Liguria» dello stato di  previsione  della
spesa del bilancio per l'anno finanziario 2009 di euro  30.000,00  in
termini di competenza. 
    2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede  con  legge
di bilancio.