Art. 2 
 
                             Definizioni 
 
    1. Al fine dell'applicazione della presente  legge  si  intendono
per: 
      a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attivita'
turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del  tempo  libero,
costituiti da scalinate storiche, mulattiere  e  sentieri,  ancorche'
vicinali o inter-poderali, nonche'  strade  ed  altre  infrastrutture
forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori
dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati
e dotati di adeguata segnaletica.  Al  solo  fine  di  garantirne  la
continuita', tali percorsi possono ricomprendere tipologie di  strade
diverse secondo quanto disposto dalla presente legge; 
      b) attrezzature: le strutture  ricettive  e  le  infrastrutture
quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per  la  sosta,
punti  d'informazione,  percorsi  attrezzati,  percorsi  accessibili,
correlate alla REL; 
      c) REL: il  complesso  dei  percorsi  escursionistici  e  delle
attrezzature, di cui alle lettere  a)  e  b),  inseriti  nella  Carta
inventario di cui all'art. 4.