Art. 2 Definizioni 1. Al fine dell'applicazione della presente legge si intendono per: a) percorsi escursionistici: i percorsi destinati all'attivita' turistica, ricreativa ed alle pratiche sportive e del tempo libero, costituiti da scalinate storiche, mulattiere e sentieri, ancorche' vicinali o inter-poderali, nonche' strade ed altre infrastrutture forestali a carattere permanente, ubicati prevalentemente al di fuori dei centri urbani, riservati alla percorrenza senza mezzi motorizzati e dotati di adeguata segnaletica. Al solo fine di garantirne la continuita', tali percorsi possono ricomprendere tipologie di strade diverse secondo quanto disposto dalla presente legge; b) attrezzature: le strutture ricettive e le infrastrutture quali ricoveri, presidi, segnaletica, aree attrezzate per la sosta, punti d'informazione, percorsi attrezzati, percorsi accessibili, correlate alla REL; c) REL: il complesso dei percorsi escursionistici e delle attrezzature, di cui alle lettere a) e b), inseriti nella Carta inventario di cui all'art. 4.