Art. 4 
 
     Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria 
 
    1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria
individua,  classifica  e  pianifica  il  sistema  di  itinerari  che
costituiscono la  REL  ed  e'  altresi'  presupposto  degli  atti  di
pianificazione territoriale di livello regionale (Piano  territoriale
di  coordinamento  paesistico  e  Piano  territoriale  regionale)   e
provinciale  (Piano  territoriale   di   coordinamento).   La   Carta
inventario e' tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente. 
    2. La Giunta regionale provvede  alla  costituzione  della  Carta
inventario su proposta delle province e  degli  enti  parco  i  quali
acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle  comunita'
montane, del CAI, della FIE,  dei  Sistemi  turistici  locali  (STL),
degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e  dei  Comprensori  alpini
(CA),  nonche'  altre  indicazioni  eventualmente   formulate   dalle
associazioni sportive, del tempo libero e  ambientaliste.  La  Giunta
regionale puo' integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri
di cui ai commi 3 e 4. 
    3.  I  proponenti  sono   tenuti,   altresi',   a   produrre   la
documentazione   relativa   alla   proprieta'   delle   strade    che
costituiscono  il  percorso   escursionistico   di   cui   propongono
l'iscrizione nella Carta inventario. 
    4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi
escursionistici in  relazione  ai  quali  sono  stati  individuati  i
soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A
tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono  produrre  apposita
documentazione  comprovante   una   adeguata   programmazione   degli
interventi di manutenzione e di controllo nonche'  l'eventuale  messa
in sicurezza dei percorsi stessi. 
    5. La Giunta regionale puo' stabilire le modalita'  e  i  termini
per la presentazione delle proposte,  nonche'  la  documentazione  da
produrre. 
    6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di  garantire  la
continuita' dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse
da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera  a),  primo  periodo,
devono   contenere   indicazioni   sulla    regolamentazione    della
circolazione da assumere ai sensi dell'art. 6, comma 4,  lettera  b),
del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285  (Nuovo  codice  della
strada) e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per la
regolamentazione devono essere operanti entro e  non  oltre  sessanta
giorni dalla data di approvazione della Carta  inventario.  Trascorso
inutilmente tale termine, decade l'iscrizione del percorso alla Carta
inventario. 
    7. La deliberazione della Giunta regionale che approva  la  Carta
inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico  interesse  di
cui all'art. 5, comma 1, ed e' pubblicata  nel  Bollettino  Ufficiale
della Regione Liguria. La dichiarazione  di  pubblico  interesse  dei
percorsi   escursionistici   acquista   efficacia   dalla   data   di
pubblicazione  della  deliberazione   della   Giunta   regionale   di
approvazione della Carta inventario. 
    8. Le Province e gli Enti parco inviano alla  Regione  periodiche
informazioni sulla consistenza e sullo stato  manutentivo  della  REL
esistente, nonche' le proposte di modifica ed  implementazione  della
rete stessa ai fini dell'aggiornamento della stessa REL e della Carta
inventario. 
    9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento  della
Carta inventario.