Art. 4 Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria 1. La Carta inventario dei percorsi escursionistici della Liguria individua, classifica e pianifica il sistema di itinerari che costituiscono la REL ed e' altresi' presupposto degli atti di pianificazione territoriale di livello regionale (Piano territoriale di coordinamento paesistico e Piano territoriale regionale) e provinciale (Piano territoriale di coordinamento). La Carta inventario e' tenuta presso l'Assessorato all'Ambiente. 2. La Giunta regionale provvede alla costituzione della Carta inventario su proposta delle province e degli enti parco i quali acquisiscono, a tal fine, le indicazioni dei comuni, delle comunita' montane, del CAI, della FIE, dei Sistemi turistici locali (STL), degli Ambiti territoriali di caccia (ATC) e dei Comprensori alpini (CA), nonche' altre indicazioni eventualmente formulate dalle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste. La Giunta regionale puo' integrare la Carta inventario nel rispetto dei criteri di cui ai commi 3 e 4. 3. I proponenti sono tenuti, altresi', a produrre la documentazione relativa alla proprieta' delle strade che costituiscono il percorso escursionistico di cui propongono l'iscrizione nella Carta inventario. 4. Possono essere iscritti nella Carta inventario solo i percorsi escursionistici in relazione ai quali sono stati individuati i soggetti preposti a provvedere al loro monitoraggio e manutenzione. A tale scopo, i proponenti di cui al comma 2 devono produrre apposita documentazione comprovante una adeguata programmazione degli interventi di manutenzione e di controllo nonche' l'eventuale messa in sicurezza dei percorsi stessi. 5. La Giunta regionale puo' stabilire le modalita' e i termini per la presentazione delle proposte, nonche' la documentazione da produrre. 6. Le proposte, qualora includano, al solo fine di garantire la continuita' dei percorsi escursionistici, tipologie di strada diverse da quelle indicate all'art. 2, comma 1, lettera a), primo periodo, devono contenere indicazioni sulla regolamentazione della circolazione da assumere ai sensi dell'art. 6, comma 4, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e successive modifiche e integrazioni. I provvedimenti per la regolamentazione devono essere operanti entro e non oltre sessanta giorni dalla data di approvazione della Carta inventario. Trascorso inutilmente tale termine, decade l'iscrizione del percorso alla Carta inventario. 7. La deliberazione della Giunta regionale che approva la Carta inventario comporta anche la dichiarazione di pubblico interesse di cui all'art. 5, comma 1, ed e' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria. La dichiarazione di pubblico interesse dei percorsi escursionistici acquista efficacia dalla data di pubblicazione della deliberazione della Giunta regionale di approvazione della Carta inventario. 8. Le Province e gli Enti parco inviano alla Regione periodiche informazioni sulla consistenza e sullo stato manutentivo della REL esistente, nonche' le proposte di modifica ed implementazione della rete stessa ai fini dell'aggiornamento della stessa REL e della Carta inventario. 9. La Giunta regionale provvede al periodico aggiornamento della Carta inventario.