Art. 5 
 
                 Dichiarazione di pubblico interesse 
 
    1. I percorsi escursionistici  che  costituiscono  la  REL,  come
individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi  della
presente legge, di pubblico interesse in relazione alle  funzioni  di
fruizione ambientale, didattiche e di tutela del  territorio  nonche'
dei  valori  naturalistici,  paesaggistici  e   culturali   peculiari
dell'attivita' escursionistica. 
    2. I soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9,
comma 1, qualora intendano inserire nella REL  tratti  di  strada  di
proprieta' privata, acquisito il parere da parte della Regione  circa
la  rilevanza  del   tratto   considerato,   devono   preventivamente
formalizzare accordi d'uso, ai  sensi  dell'art.  11  della  legge  7
agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e
successive modifiche e integrazioni, con i relativi  proprietari  che
definiscano  le  modalita'  d'uso,  le  limitazioni   connesse   alle
condizioni del percorso e un adeguato indennizzo  per  i  proprietari
stessi. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza
di soluzioni alternative, la servitu'  di  uso  pubblico,  avente  ad
oggetto il transito a fini escursionistici,  viene  imposta  mediante
applicazione della normativa vigente. 
    3. Nei tratti di strada di  proprieta'  privata,  inseriti  nella
Carta inventario nei modi indicati nel  comma  2,  e'  consentito  il
transito  a  soli  fini  escursionistici,  a   condizione   che   gli
escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino  rifiuti,
non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino
danni alla proprieta'. E', altresi', consentito l'accesso ai soggetti
individuati ai sensi dell'art. 4, comma 4, per l'effettuazione  degli
interventi  di  ripristino,  manutenzione  e  segnalazione  necessari
nonche' per le opere previste nell'ambito del Programma regionale  di
attivita' e di interventi. 
    4. Al fine di garantire la pubblica incolumita', i proprietari  o
i titolari della viabilita' privata possono interdire temporaneamente
il transito per eseguire lavori  di  ripristino  dei  percorsi  o  di
governo dei boschi, con le modalita' e i tempi previsti  nell'accordo
di cui al comma 2.