Art. 5 Dichiarazione di pubblico interesse 1. I percorsi escursionistici che costituiscono la REL, come individuata dalla Carta inventario, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattiche e di tutela del territorio nonche' dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attivita' escursionistica. 2. I soggetti proponenti di cui all'art. 4, comma 2 e all'art. 9, comma 1, qualora intendano inserire nella REL tratti di strada di proprieta' privata, acquisito il parere da parte della Regione circa la rilevanza del tratto considerato, devono preventivamente formalizzare accordi d'uso, ai sensi dell'art. 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche e integrazioni, con i relativi proprietari che definiscano le modalita' d'uso, le limitazioni connesse alle condizioni del percorso e un adeguato indennizzo per i proprietari stessi. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo ed in assenza di soluzioni alternative, la servitu' di uso pubblico, avente ad oggetto il transito a fini escursionistici, viene imposta mediante applicazione della normativa vigente. 3. Nei tratti di strada di proprieta' privata, inseriti nella Carta inventario nei modi indicati nel comma 2, e' consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprieta'. E', altresi', consentito l'accesso ai soggetti individuati ai sensi dell'art. 4, comma 4, per l'effettuazione degli interventi di ripristino, manutenzione e segnalazione necessari nonche' per le opere previste nell'ambito del Programma regionale di attivita' e di interventi. 4. Al fine di garantire la pubblica incolumita', i proprietari o i titolari della viabilita' privata possono interdire temporaneamente il transito per eseguire lavori di ripristino dei percorsi o di governo dei boschi, con le modalita' e i tempi previsti nell'accordo di cui al comma 2.