Art. 6 
 
                        Linee guida regionali 
 
    1.  Al  fine  di  regolamentare  la  segnalazione  dei   percorsi
escursionistici, la Giunta regionale predispone: 
      a)  le  linee  guida  regionali  per  la  realizzazione  e   il
posizionamento  dei  segnavia  e  della  segnaletica  verticale   dei
percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le  linee  guida
del Progetto d'iniziativa regionale Alta via  dei  Monti  Liguri,  le
linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali
per la  marcatura  dei  sentieri  escursionistici  della  Federazione
europea escursionismo (FEE); 
      b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.