Art. 6 Linee guida regionali 1. Al fine di regolamentare la segnalazione dei percorsi escursionistici, la Giunta regionale predispone: a) le linee guida regionali per la realizzazione e il posizionamento dei segnavia e della segnaletica verticale dei percorsi escursionistici, prendendo come riferimento le linee guida del Progetto d'iniziativa regionale Alta via dei Monti Liguri, le linee guida della Commissione centrale del CAI ed i principi generali per la marcatura dei sentieri escursionistici della Federazione europea escursionismo (FEE); b) gli standard minimi qualitativi delle attrezzature.