Art. 8 
 
      Programma regionale annuale di attivita' e di interventi 
 
    1. La Giunta regionale, nei limiti consentiti dagli  stanziamenti
di bilancio, approva il Programma regionale annuale delle attivita' e
degli interventi, di seguito denominato: «Programma regionale». 
    2. Le principali finalita' del Programma regionale sono: 
      a) favorire lo sviluppo e la pratica delle attivita'  sportive,
turistiche  e  del  tempo  libero  all'aria  aperta  quali  attivita'
caratterizzate da un equilibrato rapporto con l'ambiente; 
      b) favorire la fruizione sostenibile delle  aree  di  interesse
naturalistico in coerenza con gli obiettivi di conservazione; 
      c) favorire il consolidamento delle reti primarie e lo sviluppo
delle reti locali della REL; 
      d) favorire la compensazione degli squilibri tra aree  critiche
ed aree d'eccellenza del territorio regionale; 
      e)  favorire  l'introduzione   di   buone   pratiche   relative
all'impiego  dell'energia,  delle  acque   e   dei   materiali,   con
particolare attenzione alle regimazione delle acque superficiali; 
      f)  migliorare  i  servizi  di  fruizione  della  REL   e,   in
particolare, regolamentare l'utilizzo della  REL  in  funzione  delle
differenti tipologie di attivita' sportive e del tempo libero, tenuto
conto  delle  sinergie   e   delle   incompatibilita'   eventualmente
riscontrabili; 
      g) favorire l'integrazione con la rete del  trasporto  pubblico
locale, sia su ferro che su gomma, anche attraverso la  creazione  di
nuove connessioni con la rete del trasporto locale; 
      h) promuovere  la  conoscenza  e  l'immagine  della  REL  anche
mediante   lo    scambio    d'esperienze    ed    il    rafforzamento
dell'informazione e della comunicazione; 
      i) coinvolgere le comunita' locali in un'offerta  integrata  di
servizi di accoglienza, di informazione, di animazione culturale, che
le renda soggetti attivi  e  principali  beneficiari  dello  sviluppo
turistico connesso alla REL; 
      j) preservare, in particolare, il patrimonio storico  culturale
dei centri storici e dei borghi  rurali,  quali  luoghi  privilegiati
destinati ad ospitare le strutture ricettive e di servizio della REL. 
    3. Il Programma regionale, in  particolare,  prevede  i  seguenti
settori prioritari: 
      a) interventi volti a garantire la fruibilita' e  la  sicurezza
dei percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario; 
      b)  azioni  di  controllo,  monitoraggio  e  manutenzione   dei
percorsi escursionistici inseriti nella Carta inventario; 
      c) promozione e marketing territoriale della  REL,  in  accordo
con  l'Agenzia  regionale  di  promozione  turistica  ed  i   Sistemi
turistici locali ed interregionali. 
    4. La Giunta regionale, in coerenza con le finalita'  di  cui  al
comma 2 e gli indirizzi definiti al comma 3, stabilisce le  attivita'
e gli interventi ritenuti prioritari,  i  criteri  di  riparto  delle
risorse disponibili e le modalita' di erogazione dei finanziamenti. 
    5.  Al  solo  fine  di  garantire  la  continuita'  di   percorsi
preesistenti, il Programma regionale puo' prevedere interventi  volti
alla realizzazione di nuovi tratti  di  percorso  da  inserire  nella
Carta inventario nel rispetto dei criteri stabiliti all'art. 4, commi
3 e 4.