Art. 9 Progetti per la predisposizione del Programma regionale 1. I comuni, le province, le comunita' montane, gli enti parco ed i STL predispongono e presentano alla. Regione, ai fini dell'approvazione del Programma regionale di cui all'art. 8, i progetti e la relativa richiesta di contributo. 2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la Regione, le province, le comunita' montane, gli enti parco e i STL, per quanto riguarda i percorsi d'interesse interregionale, regionale e provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi d'interesse locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del tempo libero e ambientaliste, nonche' di quella dei soggetti individuati ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13 agosto 1997, n. 33 (Disposizioni attuative della legge 31 gennaio 1994, n. 97 «Nuove disposizioni per le zone montane») e successive modifiche e integrazioni. 3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione puo' attivare progetti per la realizzazione di azioni promozionali, divulgative, didattiche, di ricerca e sperimentazione, riproducibili in scala regionale, nazionale o internazionale. 4. I progetti devono prevedere esclusivamente interventi su percorsi escursionistici, o attrezzature correlate, inseriti nella Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la sola segnaletica, fatto salvo quanto previsto dall'art. 8, comma 5, e comprendere: a) la documentazione prevista all'art. 4, commi 3 e 4; b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilita' degli interventi; c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale ed escursionistico; d) una relazione tecnica concernente i materiali e le tecniche costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione e le previsioni dei costi di manutenzione; e) la verifica preventiva della compatibilita' ambientale, con particolare riguardo all'assetto idrogeologico, alla regimazione delle acque superficiali e all'organicita' delle opere; f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e delle opere da eseguire; g) l'eventuale studio d'incidenza ai sensi dall'art. 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 (Regolamento recante attuazione della direttiva 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonche' della flora e della fauna selvatiche) e successive modifiche e integrazioni; h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale; i) il parere dei STL, in caso di progetti che prevedano iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro trenta giorni dalla richiesta. 5. Nell'eventualita' che i progetti interessino territori appartenenti ad altre Regioni, la Giunta regionale promuove le necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).