Art. 9 
 
       Progetti per la predisposizione del Programma regionale 
 
    1. I comuni, le province, le comunita' montane, gli enti parco ed
i  STL  predispongono   e   presentano   alla.   Regione,   ai   fini
dell'approvazione del  Programma  regionale  di  cui  all'art.  8,  i
progetti e la relativa richiesta di contributo. 
    2. All'attuazione del Programma regionale provvedono la  Regione,
le province, le comunita' montane, gli enti parco e i STL, per quanto
riguarda  i  percorsi   d'interesse   interregionale,   regionale   e
provinciale, ed i comuni, per quanto riguarda i percorsi  d'interesse
locale. Detti enti si avvalgono anche della collaborazione volontaria
di CAI e FIE, degli ATC e CA, delle associazioni sportive, del  tempo
libero e ambientaliste, nonche' di quella dei soggetti individuati ai
sensi dell'art. 8, comma 2, della legge regionale n. 13 agosto  1997,
n. 33 (Disposizioni attuative della legge  31  gennaio  1994,  n.  97
«Nuove disposizioni per le zone montane») e  successive  modifiche  e
integrazioni. 
    3. Nell'ambito del Programma regionale la Regione  puo'  attivare
progetti per la realizzazione di  azioni  promozionali,  divulgative,
didattiche, di ricerca  e  sperimentazione,  riproducibili  in  scala
regionale, nazionale o internazionale. 
    4. I  progetti  devono  prevedere  esclusivamente  interventi  su
percorsi escursionistici, o attrezzature  correlate,  inseriti  nella
Carta inventario, non includenti i centri abitati se non per la  sola
segnaletica, fatto salvo quanto previsto  dall'art.  8,  comma  5,  e
comprendere: 
      a) la documentazione prevista all'art. 4, commi 3 e 4; 
      b) la documentazione atta a comprovare la cantierabilita' degli
interventi; 
      c) una relazione di carattere storico-culturale, ambientale  ed
escursionistico; 
      d) una relazione tecnica concernente i materiali e le  tecniche
costruttive, la definizione dei tempi e dei costi di realizzazione  e
le previsioni dei costi di manutenzione; 
      e) la verifica preventiva della compatibilita' ambientale,  con
particolare  riguardo  all'assetto  idrogeologico,  alla  regimazione
delle acque superficiali e all'organicita' delle opere; 
      f) le specifiche tecniche e gli elaborati grafici, cartografici
e fotografici degli itinerari, delle attrezzature e  delle  opere  da
eseguire; 
      g) l'eventuale studio d'incidenza  ai  sensi  dall'art.  5  del
decreto del Presidente della Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357
(Regolamento recante attuazione della  direttiva  92/43/CEE  relativa
alla conservazione degli habitat  naturali  e  seminaturali,  nonche'
della flora e  della  fauna  selvatiche)  e  successive  modifiche  e
integrazioni; 
      h) la connessione alla rete del trasporto pubblico locale; 
      i) il parere  dei  STL,  in  caso  di  progetti  che  prevedano
iniziative promozionali o di marketing territoriale, da rendere entro
trenta giorni dalla richiesta. 
    5.  Nell'eventualita'  che  i  progetti   interessino   territori
appartenenti ad  altre  Regioni,  la  Giunta  regionale  promuove  le
necessarie intese, ai sensi dell'art. 8 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della  delega  di
cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382).