Art. 10 
 
                          Norma finanziaria 
 
    1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per
l'anno  finanziario  2009,  quantificati  in  euro  4.000.000,00   si
provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza
e di cassa  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
regionale, all'area XIII - Agricoltura,  economia  montana  -  Unita'
previsionale di base 13.112 «Spesa di funzionamento  delle  Comunita'
montane». 
    2.  Per  l'anno  2010,  alla   quantificazione   del   fondo   di
riequilibrio di cui all'art. 8 si provvede con legge finanziaria.