Art. 10 Norma finanziaria 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge, per l'anno finanziario 2009, quantificati in euro 4.000.000,00 si provvede mediante gli stanziamenti iscritti, in termini di competenza e di cassa nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale, all'area XIII - Agricoltura, economia montana - Unita' previsionale di base 13.112 «Spesa di funzionamento delle Comunita' montane». 2. Per l'anno 2010, alla quantificazione del fondo di riequilibrio di cui all'art. 8 si provvede con legge finanziaria.