Art. 2 
 
        Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 24/2008 
 
    1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n.  24/2008
e' aggiunto il seguente: 
    «5-bis. Ai fini del  comma  5  un  mandato  si  intende  compiuto
qualora il presidente resti in carica per un  periodo  corrispondente
alla  meta'  piu'  un  giorno  del  mandato  elettivo  dallo   stesso
ricoperto.».