Art. 2 Modifica all'art. 21 della legge regionale n. 24/2008 1. Dopo il comma 5 dell'art. 21 della legge regionale n. 24/2008 e' aggiunto il seguente: «5-bis. Ai fini del comma 5 un mandato si intende compiuto qualora il presidente resti in carica per un periodo corrispondente alla meta' piu' un giorno del mandato elettivo dallo stesso ricoperto.».