Art. 6 Modifica all'art. 56 della legge regionale n. 24/2008 1. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale n. 24/2008 e' sostituito dal seguente: «1. Per i territori non ricompresi nelle Comunita' montane derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal 1 ° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali gia' conferite alle Comunita' montane sono esercitate dagli enti indicati dalle singole leggi regionali di settore. In assenza di una specifica disposizione normativa di individuazione ovvero qualora gli enti indicati non fossero piu' operanti, le deleghe e le attribuzioni di funzioni regionali gia' conferite alle Comunita' montane sono esercitate dagli enti individuati con atto della giunta regionale, previa consultazione degli enti locali interessati. Per l'esercizio delle attivita' gli enti individuati ai sensi del presente articolo possono convenzionarsi con le Comunita' montane limitrofe.».