Art. 6 
 
        Modifica all'art. 56 della legge regionale n. 24/2008 
 
    1. Il comma 1 dell'art. 56 della legge regionale  n.  24/2008  e'
sostituito dal seguente: 
    «1. Per  i  territori  non  ricompresi  nelle  Comunita'  montane
derivanti dal riordino di cui alla presente legge, a decorrere dal  1
° gennaio 2009, le deleghe e le attribuzioni  di  funzioni  regionali
gia' conferite alle Comunita'  montane  sono  esercitate  dagli  enti
indicati dalle singole leggi regionali di settore. In assenza di  una
specifica disposizione normativa di individuazione ovvero qualora gli
enti indicati non fossero piu' operanti, le deleghe e le attribuzioni
di funzioni regionali gia'  conferite  alle  Comunita'  montane  sono
esercitate dagli enti individuati con atto  della  giunta  regionale,
previa consultazione degli enti locali interessati.  Per  l'esercizio
delle attivita' gli enti individuati ai sensi del  presente  articolo
possono convenzionarsi con le Comunita' montane limitrofe.».