Art. 7 Finalita' 1. In relazione alle particolari esigenze finanziarie determinatesi a carico delle Comunita' montane nella prima fase del processo di riordino in attuazione della legge regionale n. 24/2008, tenuto conto in particolare della permanenza in servizio del personale delle preesistenti Comunita' montane, la Regione concede contributi straordinari al fine di riequilibrare le risorse finanziarie disponibili alle Comunita' montane di nuova costituzione.