Art. 7 
 
                              Finalita' 
 
    1.   In   relazione   alle   particolari   esigenze   finanziarie
determinatesi a carico delle Comunita' montane nella prima  fase  del
processo di riordino in attuazione della legge regionale n.  24/2008,
tenuto  conto  in  particolare  della  permanenza  in  servizio   del
personale delle preesistenti Comunita' montane,  la  Regione  concede
contributi  straordinari  al  fine  di   riequilibrare   le   risorse
finanziarie disponibili alle Comunita' montane di nuova costituzione.