Art. 8 Fondo di riequilibrio 1. Per le finalita' di cui all'art. 7, e' istituito un fondo di riequilibrio. 2. Il fondo di cui al comma 1 e' ripartito annualmente dalla giunta regionale in funzione di parametri obiettivi di fabbisogno riferiti al personale in servizio al 30 aprile 2009, al fine di integrare i trasferimenti statali e regionali ordinari di natura corrente a favore delle Comunita' montane. 3. Le provvidenze di cui alla presente legge sono previste a partire dall'anno 2009, per un periodo massimo di due esercizi finanziari.