Art. 8 
 
                        Fondo di riequilibrio 
 
    1. Per le finalita' di cui all'art. 7, e' istituito un  fondo  di
riequilibrio. 
    2. Il fondo di cui al comma  1  e'  ripartito  annualmente  dalla
giunta regionale in funzione di  parametri  obiettivi  di  fabbisogno
riferiti al personale in servizio al  30  aprile  2009,  al  fine  di
integrare i trasferimenti statali  e  regionali  ordinari  di  natura
corrente a favore delle Comunita' montane. 
    3. Le provvidenze di cui alla  presente  legge  sono  previste  a
partire dall'anno 2009,  per  un  periodo  massimo  di  due  esercizi
finanziari.