Art. 9 Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero 1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei due anni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge le Comunita' montane possono stipulare accordi per la copertura, anche in quota parte e per un massimo di due anni, degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale del personale trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche). 2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati dalla Comunita' montana con l'amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito e devono prevedere, in caso di cessazione per qualsiasi causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunita' montana delle risorse gia' trasferite per il pagamento degli oneri relativi al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo alla cessazione dal servizio del lavoratore. 3. Per le finalita' di cui al comma 1, gli accordi stipulati dalla Comunita' montana con l'amministrazione presso la quale il lavoratore viene trasferito prevedono l'impegno da parte della medesima amministrazione a considerare la somma di cui al comma 1 quale importo che concorre a formare la spesa di personale ai fini del rispetto dei vincoli derivanti dalle rispettive discipline di contenimento della spesa di personale stabilite dalla normativa vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilita' interno per gli enti locali ad esso sottoposti.