Art. 9 
 
   Misure per favorire la ricollocazione del personale in esubero 
 
    1. Per la ricollocazione lavorativa del personale in esubero, nei
due anni successivi alla data di entrata  in  vigore  della  presente
legge  le  Comunita'  montane  possono  stipulare  accordi   per   la
copertura, anche in quota parte e per un massimo di due  anni,  degli
oneri relativi al trattamento economico  fondamentale  del  personale
trasferito ad amministrazioni diverse ai sensi dell'art. 30, comma 1,
del decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165  (Norme  generali
sull'ordinamento del lavoro  alle  dipendenze  delle  amministrazioni
pubbliche). 
    2. Gli accordi di cui al comma 1 sono stipulati  dalla  Comunita'
montana con l'amministrazione presso la  quale  il  lavoratore  viene
trasferito e devono prevedere, in caso di  cessazione  per  qualsiasi
causa del rapporto di lavoro, la restituzione alla Comunita'  montana
delle risorse gia' trasferite per il pagamento degli  oneri  relativi
al trattamento economico fondamentale per il periodo successivo  alla
cessazione dal servizio del lavoratore. 
    3. Per le finalita' di cui al  comma  1,  gli  accordi  stipulati
dalla Comunita' montana con  l'amministrazione  presso  la  quale  il
lavoratore  viene  trasferito  prevedono  l'impegno  da  parte  della
medesima amministrazione a considerare la somma di  cui  al  comma  1
quale importo che concorre a formare la spesa di  personale  ai  fini
del rispetto dei vincoli derivanti  dalle  rispettive  discipline  di
contenimento della  spesa  di  personale  stabilite  dalla  normativa
vigente, con particolare riguardo al rispetto del patto di stabilita'
interno per gli enti locali ad esso sottoposti.