Art. 12 Programmali di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario e statale 1. Gli oneri a carico della Regione per l'attuazione degli interventi definiti nell'ambito del programma obiettivo n. 2 occupazione, previsto dai regolamenti CE n. 1081/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e n. 1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio 2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, gia' determinati dall'art. 18, comma 10, della legge regionale 29/2008 in euro 6.634.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 2.012.497 per l'anno 2009, sono rideterminati in euro 9.034.884 per il triennio 2009/2011, di cui euro 4.412.497 per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 30055 e 30056). 2. Per il cofinanziamento delle misure di aiuto previste dal programma di sviluppo rurale 2007/2013 relative all'annualita' 2008, la Regione e' autorizzata ad utilizzare le risorse gia' determinate dall'art. 35, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 (obiettivo programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070).