Art. 12 
 
Programmali di investimento oggetto di cofinanziamento comunitario  e
                               statale 
 
    1. Gli oneri  a  carico  della  Regione  per  l'attuazione  degli
interventi  definiti  nell'ambito  del  programma  obiettivo   n.   2
occupazione, previsto dai regolamenti CE n. 1081/2006 del  Parlamento
europeo e del Consiglio, del 5 luglio 2006, relativo al Fondo sociale
europeo e recante abrogazione del regolamento (CE) n. 1784/1999, e n.
1083/2006 del Consiglio, dell'11 luglio  2006,  recante  disposizioni
generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul  Fondo  sociale
europeo e sul Fondo di coesione, gia' determinati dall'art. 18, comma
10, della legge regionale 29/2008 in euro 6.634.884 per  il  triennio
2009/2011, di cui euro 2.012.497 per l'anno 2009, sono  rideterminati
in euro 9.034.884 per il triennio 2009/2011, di  cui  euro  4.412.497
per l'anno 2009 (obiettivo programmatico 2.2.2.18 - capitoli 30055  e
30056). 
    2. Per il cofinanziamento delle  misure  di  aiuto  previste  dal
programma di sviluppo rurale 2007/2013 relative all'annualita'  2008,
la Regione e' autorizzata ad utilizzare le risorse  gia'  determinate
dall'art. 35, comma 2, della legge regionale  n.  29/2008  (obiettivo
programmatico 2.2.2.17 - capitolo 43070).