Art. 16 
 
Finanziamento della spesa  sanitaria  regionale  di  parte  corrente.
     Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 29/2008 
 
    1. L'art. 21 della legge regionale n. 29/2008 e'  sostituito  dal
seguente: 
    «Art. 21 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di  parte
corrente). -1. La spesa sanitaria di parte corrente e' determinata in
euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010
e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui: 
      a) trasferimenti all'Azienda regionale Unita' sanitaria  locale
della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi  euro  248.614.000
per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro  256.838.000
per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro  230.000.000,  euro
235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione  per  l'erogazione
dei  livelli  essenziali  di  assistenza   (obiettivo   programmatico
2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e: 
        1) euro 1.750.000, per  gli  anni  2009,  2010  e  2011,  per
prestazioni sanitarie aggiuntive regionali  (obiettivo  programmatico
2.2.3.01. -capitolo 59980); 
        2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli  anni
2010 e 2011, per iniziative  di  formazione  professionale  (capitolo
59900 parz.); 
        3) euro 5.275.000, per  gli  anni  2009,  2010  e  2011,  per
iniziative  di   assistenza   sanitaria   e   prestazioni   sanitarie
particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.); 
        4) euro 11.328.000, per  l'anno  2009,  euro  10.328.000  per
l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore
del personale  dipendente  e  convenzionato  del  Servizio  sanitario
regionale (capitoli 59900 parz. e 59902); 
      b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli  oneri  connessi
alla mobilita' passiva per euro 17.200.000 per l'anno  2009,  di  cui
euro 6.200.000 per il saldo dell'anno  2006  e  euro  11.000.000  per
l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000  per  l'anno  2010  per  il
saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro  16.400.000
per l'anno 2011 per il saldo dell'anno  2008  e  l'acconto  dell'anno
2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910); 
      c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per  l'anno
2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011
(obiettivi programmatici 2.2.3.01.  e  2.2.3.03.  -  capitoli  59920,
61265); 
      d) trasferimento all'Azienda USL di  euro  125.000  per  l'anno
2009 per quota  contributiva  aggiuntiva  in  materia  di  previdenza
complementare per il  personale  della  sanita'  Fopadiva  (obiettivo
programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915). 
    2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio di
previsione variazioni compensative tra le  assegnazioni  disposte  ai
sensi del comma 1, lettera a). 
    3.  La  Giunta  regionale  puo'  autorizzare  l'Azienda  USL   ad
apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferitele ai
sensi del comma 1, lettera a). 
    4.  A  parziale  copertura  degli  oneri  derivanti  dai  rinnovi
contrattuali per il quadriennio  economico  2006/2009  del  personale
dipendente  e  convenzionato  del   Servizio   sanitario   regionale,
l'Azienda  USL  utilizza  i  risultati  economici  positivi   e   gli
accantonamenti degli esercizi precedenti. 
    5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate  dallo
Stato o dalle aziende farmaceutiche  in  attuazione  di  disposizioni
statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. 
    6. Per  l'applicazione  del  comma  5,  la  Giunta  regionale  e'
autorizzata ad apportare,  con  propria  deliberazione,  su  proposta
dell'Assessore  regionale  competente  in  materia  di  bilancio,  le
occorrenti variazioni di bilancio.».