Art. 16 Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente. Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 29/2008 1. L'art. 21 della legge regionale n. 29/2008 e' sostituito dal seguente: «Art. 21 (Finanziamento della spesa sanitaria regionale di parte corrente). -1. La spesa sanitaria di parte corrente e' determinata in euro 267.520.491 per l'anno 2009, in euro 270.566.600 per l'anno 2010 e in euro 274.893.900 per l'anno 2011, di cui: a) trasferimenti all'Azienda regionale Unita' sanitaria locale della Valle d'Aosta (Azienda USL), per complessivi euro 248.614.000 per l'anno 2009, euro 252.538.000 per l'anno 2010 e euro 256.838.000 per l'anno 2011, dei quali, rispettivamente, euro 230.000.000, euro 235.000.000 e euro 240.000.000, quale assegnazione per l'erogazione dei livelli essenziali di assistenza (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59900 parz.), e: 1) euro 1.750.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per prestazioni sanitarie aggiuntive regionali (obiettivo programmatico 2.2.3.01. -capitolo 59980); 2) euro 261.000, per l'anno 2009 e euro 185.000 per gli anni 2010 e 2011, per iniziative di formazione professionale (capitolo 59900 parz.); 3) euro 5.275.000, per gli anni 2009, 2010 e 2011, per iniziative di assistenza sanitaria e prestazioni sanitarie particolari e ricerca (capitolo 59900 parz.); 4) euro 11.328.000, per l'anno 2009, euro 10.328.000 per l'anno 2010 e euro 9.628.000 per l'anno 2011, per interventi a favore del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale (capitoli 59900 parz. e 59902); b) rimborso al Fondo sanitario nazionale degli oneri connessi alla mobilita' passiva per euro 17.200.000 per l'anno 2009, di cui euro 6.200.000 per il saldo dell'anno 2006 e euro 11.000.000 per l'acconto dell'anno 2009, euro 16.400.000 per l'anno 2010 per il saldo dell'anno 2007 e l'acconto dell'anno 2010 e di euro 16.400.000 per l'anno 2011 per il saldo dell'anno 2008 e l'acconto dell'anno 2011 (obiettivo programmatico 2.2.3.01. - capitolo 59910); c) interventi diretti della Regione, euro 1.581.491 per l'anno 2009, euro 1.628.600 per l'anno 2010 e euro 1.655.900 per l'anno 2011 (obiettivi programmatici 2.2.3.01. e 2.2.3.03. - capitoli 59920, 61265); d) trasferimento all'Azienda USL di euro 125.000 per l'anno 2009 per quota contributiva aggiuntiva in materia di previdenza complementare per il personale della sanita' Fopadiva (obiettivo programmatico 2.2.3.01 - capitolo 59915). 2. La Giunta regionale e' autorizzata ad apportare al bilancio di previsione variazioni compensative tra le assegnazioni disposte ai sensi del comma 1, lettera a). 3. La Giunta regionale puo' autorizzare l'Azienda USL ad apportare variazioni compensative tra le assegnazioni trasferitele ai sensi del comma 1, lettera a). 4. A parziale copertura degli oneri derivanti dai rinnovi contrattuali per il quadriennio economico 2006/2009 del personale dipendente e convenzionato del Servizio sanitario regionale, l'Azienda USL utilizza i risultati economici positivi e gli accantonamenti degli esercizi precedenti. 5. La Regione trasferisce all'Azienda USL le somme versate dallo Stato o dalle aziende farmaceutiche in attuazione di disposizioni statali finalizzate al contenimento della spesa farmaceutica. 6. Per l'applicazione del comma 5, la Giunta regionale e' autorizzata ad apportare, con propria deliberazione, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di bilancio, le occorrenti variazioni di bilancio.».