Art. 17 
 
  Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali 
 
    1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di  strutture
sanitarie ospedaliere, gia' determinata dall'art. 22, comma 1,  della
legge  regionale  n.  29/2008  per  il  triennio  2009/2011  in  euro
24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro  9.350.000  per
l'anno 2010 e euro 14.000.000 per l'anno 2011, e'  rideterminata  per
l'anno 2009  in  1.100.000  e  per  il  triennio  2009/2011  in  euro
24.450.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310). 
    2. La  spesa  per  la  realizzazione  di  interventi  urgenti  di
edilizia  sanitaria  ospedaliera  e  territoriale  gia'   determinata
dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 29/2008 per il  triennio
2009/2011 in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno  2009,
euro 6.110.000 per l'anno 2010 e euro 7.610.000 per l'anno  2011,  e'
rideterminata, per l'anno 2009, in euro 4.720.000 e per  il  triennio
2009/2011 in euro  18.440.000  (obiettivo  programmatico  2.2.3.02  -
capitolo 60420).