Art. 17 Strutture ed apparecchiature sanitarie ospedaliere e territoriali 1. La spesa per la progettazione e la realizzazione di strutture sanitarie ospedaliere, gia' determinata dall'art. 22, comma 1, della legge regionale n. 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 24.050.000, di cui euro 700.000 per l'anno 2009, euro 9.350.000 per l'anno 2010 e euro 14.000.000 per l'anno 2011, e' rideterminata per l'anno 2009 in 1.100.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 24.450.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60310). 2. La spesa per la realizzazione di interventi urgenti di edilizia sanitaria ospedaliera e territoriale gia' determinata dall'art. 22, comma 3, della legge regionale 29/2008 per il triennio 2009/2011 in euro 14.830.000, di cui euro 1.110.000 per l'anno 2009, euro 6.110.000 per l'anno 2010 e euro 7.610.000 per l'anno 2011, e' rideterminata, per l'anno 2009, in euro 4.720.000 e per il triennio 2009/2011 in euro 18.440.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.02 - capitolo 60420).