Art. 21 
 
Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei  volontari
                            del soccorso 
 
    1. In considerazione dell'interesse regionale  all'ottimizzazione
dello svolgimento dell'attivita' di soccorso e  trasporto  sanitario,
svolta dalla Federazione regionale  dei  volontari  del  soccorso  in
convenzione con l'Azienda U.S.L., in attuazione dell'obiettivo n.  10
del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale  2006/2008,
approvato  con  legge  regionale  n.  13/2006,  e'   autorizzata   la
concessione al la Federazione stessa di un contributo  straordinario,
per l'anno 2009, per ultimare la sistemazione della propria sede  nel
Comune di Saint-Christophe. 
    2.  L'entita'  e  le  modalita'  di  erogazione  del   contributo
straordinario di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della
Giunta regionale. 
    3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 e' determinato,
per l'anno 2009, in euro 80.000 (obiettivo programmatico  2.2.3.03  -
capitolo 60985).