Art. 21 Finanziamento straordinario alla Federazione regionale dei volontari del soccorso 1. In considerazione dell'interesse regionale all'ottimizzazione dello svolgimento dell'attivita' di soccorso e trasporto sanitario, svolta dalla Federazione regionale dei volontari del soccorso in convenzione con l'Azienda U.S.L., in attuazione dell'obiettivo n. 10 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale n. 13/2006, e' autorizzata la concessione al la Federazione stessa di un contributo straordinario, per l'anno 2009, per ultimare la sistemazione della propria sede nel Comune di Saint-Christophe. 2. L'entita' e le modalita' di erogazione del contributo straordinario di cui al comma 1 sono definite con deliberazione della Giunta regionale. 3. L'onere massimo per l'applicazione del comma 1 e' determinato, per l'anno 2009, in euro 80.000 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 60985).