Art. 22 Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali 1. La Regione e gli enti locali realizzano e gestiscono sistemi informativi condivisi volti a favorire l'accesso ai servizi da parte del cittadino, l'attivita' di comunicazione e informazione e il monitoraggio della spesa pubblica. 2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e dell'obiettivo n. 26 del Piano regionale per la salute ed il benessere sociale 2006/2008, approvato con legge regionale n. 13/2006, la Regione provvede al finanziamento degli oneri necessari alla realizzazione di un sistema informativo per la gestione dell'Indicatore regionale della situazione economica (IRSE), condiviso con gli enti locali interessati. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, e' autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa complessiva di euro 400.000 di cui euro 100.000 per l'anno 2009 e euro 150.000 annui per gli anni 2010 e 2011. Tale spesa trova copertura nell'ambito degli interventi finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312).