Art. 22 
 
      Sistemi informativi condivisi tra Regione ed enti locali 
 
    1. La Regione e gli enti locali realizzano e  gestiscono  sistemi
informativi condivisi volti a favorire l'accesso ai servizi da  parte
del cittadino, l'attivita'  di  comunicazione  e  informazione  e  il
monitoraggio della spesa pubblica. 
    2. In attuazione di quanto previsto dal comma 1 e  dell'obiettivo
n. 26 del Piano regionale per  la  salute  ed  il  benessere  sociale
2006/2008, approvato con  legge  regionale  n.  13/2006,  la  Regione
provvede al finanziamento degli oneri necessari alla realizzazione di
un sistema informativo  per  la  gestione  dell'Indicatore  regionale
della situazione economica (IRSE),  condiviso  con  gli  enti  locali
interessati. 
    3. Per le finalita' di cui al presente articolo, e'  autorizzata,
per il triennio 2009/2011, la spesa complessiva di  euro  400.000  di
cui euro 100.000 per l'anno 2009 e euro 150.000 annui  per  gli  anni
2010 e 2011. Tale spesa trova copertura nell'ambito degli  interventi
finanziati dal Fondo regionale per le politiche sociali istituito  ai
sensi  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  18/2001  (obiettivo
programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312).