Art. 23 Esercizio transitorio di funzioni in materia di assistenza. Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 1. Al comma 1 dell'art. 20 della legge regionale 11 dicembre 2002, n.25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), le parole: «31 dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 2. L'onere derivante dall'applicazione del comma 1 trova copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61310).