Art. 23 
 
Esercizio  transitorio  di  funzioni  in   materia   di   assistenza.
     Modificazione alla legge regionale 11 dicembre 2002, n. 25 
 
    1. Al comma 1 dell'art. 20  della  legge  regionale  11  dicembre
2002, n.25 (Legge finanziaria per gli anni 2003/2005), le parole: «31
dicembre 2009» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre 2012». 
    2.  L'onere  derivante  dall'applicazione  del  comma   1   trova
copertura nel Fondo regionale per le politiche sociali, istituito  ai
sensi  dell'art.  3  della  legge  regionale  n.  18/2001  (obiettivo
programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61310).