Art. 24 Finanziamento della Cittadella dei giovani 1. In considerazione della valenza culturale e sociale e dell'interesse regionale della Cittadella dei giovani, con sede nel Comune di Aosta, e' autorizzato, in deroga alla legge regionale n. 48/1995, un finanziamento al Comune di Aosta a titolo di compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti non ordinari di carattere culturale attuati nell'ambito della gestione della Cittadella dei giovani. 2. La Giunta regionale determina, con propria deliberazione, i criteri e le modalita' per il finanziamento di cui al comma 1. 3. Per le finalita' di cui al presente art. e' autorizzata, per il triennio 2009/2011, la spesa di annui euro 300.000. Tale spesa trova copertura per euro 150.000 per l'anno 2009 e annui euro 300.000 per gli anni 2010 e 2011 nell'ambito degli interventi finanziati dal fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'art. 3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico 2.2.3.03 - capitolo 61312), e per euro 150.000 per l'anno 2009 nell'obiettivo programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57310.