Art. 24 
 
             Finanziamento della Cittadella dei giovani 
 
    1.  In  considerazione  della  valenza  culturale  e  sociale   e
dell'interesse regionale della Cittadella dei giovani, con  sede  nel
Comune di Aosta, e' autorizzato, in deroga alla  legge  regionale  n.
48/1995,  un  finanziamento  al  Comune  di   Aosta   a   titolo   di
compartecipazione alle spese di gestione e ai progetti  non  ordinari
di carattere  culturale  attuati  nell'ambito  della  gestione  della
Cittadella dei giovani. 
    2. La Giunta regionale determina, con  propria  deliberazione,  i
criteri e le modalita' per il finanziamento di cui al comma 1. 
    3. Per le finalita' di cui al presente art. e'  autorizzata,  per
il triennio 2009/2011, la spesa di annui  euro  300.000.  Tale  spesa
trova copertura per euro 150.000 per l'anno 2009 e annui euro 300.000
per gli anni 2010 e 2011 nell'ambito degli interventi finanziati  dal
fondo regionale per le politiche sociali istituito ai sensi dell'art.
3 della legge regionale n. 18/2001 (obiettivo programmatico  2.2.3.03
- capitolo 61312), e per euro 150.000 per l'anno 2009  nell'obiettivo
programmatico 2.2.4.06 - capitolo 57310.