Art. 4 
 
         Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP 
 
    1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data  del  1°
gennaio 2009, all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1,  del  decreto
legislativo  15  dicembre  1997,  n.  446  (Istituzione  dell'imposta
regionale sulle  attivita'  produttive,  revisione  degli  scaglioni,
delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF  e  istituzione  di  una
addizionale  regionale  a  tale  imposta,  nonche'   riordino   della
disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura
di  0,92  punti  percentuali  sul  valore  della   produzione   netta
realizzata nel territorio  regionale  dai  soggetti  passivi  di  cui
all'art. 3,  comma  1,  del  decreto  legislativo  n.  446/1997,  con
esclusione dei soggetti  di  cui  alla  lettera  e-bis  del  medesimo
articolo che non abbiano optato, ai sensi dell'art.  10-bis,  per  la
determinazione  della  base  imponibile   relativa   alle   attivita'
commerciali  secondo  le  disposizioni  dell'art.   5   del   decreto
legislativo n. 446/1997. Per i  soggetti  che  hanno  optato  per  la
determinazione  della  base  imponibile   secondo   le   disposizioni
dell'art. 5  del  decreto  legislativo  n.  446/1997  e'  esclusa  la
riduzione di aliquota sulla quota  di  valore  della  produzione  non
riferita ad attivita' commerciali. 
    2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta  in  corso
alla data del 1° gennaio 2009. 
    3.  Limitatamente  al  periodo  di  imposta  di  efficacia  delle
presenti disposizioni, e  salvo  quanto  previsto  dal  comma  4,  la
riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni gia' previste con leggi
regionali riferite al medesimo periodo. 
    4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior  favore  stabilite
con legge regionale.