Art. 4 Imposta regionale sulle attivita' produttive - IRAP 1. A decorrere dal periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009, all'aliquota di cui all'art. 16, comma 1, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 (Istituzione dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, revisione degli scaglioni, delle aliquote e delle detrazioni dell'IRPEF e istituzione di una addizionale regionale a tale imposta, nonche' riordino della disciplina dei tributi locali), si applica una riduzione nella misura di 0,92 punti percentuali sul valore della produzione netta realizzata nel territorio regionale dai soggetti passivi di cui all'art. 3, comma 1, del decreto legislativo n. 446/1997, con esclusione dei soggetti di cui alla lettera e-bis del medesimo articolo che non abbiano optato, ai sensi dell'art. 10-bis, per la determinazione della base imponibile relativa alle attivita' commerciali secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997. Per i soggetti che hanno optato per la determinazione della base imponibile secondo le disposizioni dell'art. 5 del decreto legislativo n. 446/1997 e' esclusa la riduzione di aliquota sulla quota di valore della produzione non riferita ad attivita' commerciali. 2. L'aliquota ridotta si applica al periodo di imposta in corso alla data del 1° gennaio 2009. 3. Limitatamente al periodo di imposta di efficacia delle presenti disposizioni, e salvo quanto previsto dal comma 4, la riduzione di aliquota assorbe le agevolazioni gia' previste con leggi regionali riferite al medesimo periodo. 4. Sono fatte salve le disposizioni di maggior favore stabilite con legge regionale.