Art. 5 
Interventi in materia di finanza  locale.  Modificazioni  all'art.  6
  della legge regionale 10 dicembre 2008, n. 29. 
 
    1. L'ammontare delle risorse finanziarie destinate  dall'art.  6,
comma 1, della  legge  regionale  10  dicembre  2008,  n.  29  (Legge
finanziaria per gli anni 2009/2011), agli interventi  in  materia  di
finanza locale, e' aumentato, per l'anno 2009, di euro  20.802.858,65
in applicazione dell'art. 6-ter della  legge  regionale  20  novembre
1995, n. 48 (Interventi regionali in materia di finanza locale). 
    2. Al fine di garantire  ai  comuni  misure  compensative  per  i
mancati introiti derivanti dalle esenzioni tributarie  e  tariffarie,
stabilite ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 23 gennaio 2009,
n.  1  (Misure  regionali  straordinarie  ed  urgenti   in   funzione
anti-crisi per il sostegno alle famiglie e alle imprese), in deroga a
quanto previsto dalla legge regionale n. 48/1995, e' autorizzato, per
il 2009, il trasferimento ai Comuni di una quota dell'importo di  cui
al comma 1 pari ad euro 2.500.000 (obiettivo programmatico  2.1.1.01-
capitolo 20755). 
    3. In deroga a quanto previsto dalla legge regionale n.  48/1995,
una quota dell'importo di cui al comma 1, pari a  euro  2.480.994,92,
e' vincolata nell'apposito fondo di cui all'art. 4,  comma  2,  della
legge regionale 15 aprile 2008, n. 9 (Assestamento  del  bilancio  di
previsione per l'anno  finanziario  2008,  modifiche  a  disposizioni
legislative,  variazioni  al  bilancio  di  previsione   per   l'anno
finanziario 2008 e a quello pluriennale per il  triennio  2008/2010),
(obiettivo programmatico 2.1.1.01 - capitolo 20750). 
    4. Per l'utilizzo  del  fondo  di  cui  al  comma  3,  la  Giunta
regionale e' autorizzata a disporre, con  propria  deliberazione,  su
proposta del Presidente della Regione e previo parere  del  Consiglio
permanente degli enti locali, i prelievi dal fondo e le iscrizioni in
capitoli di spesa gia' esistenti ovvero da istituire negli  obiettivi
programmatici 2.1.1.01 (Finanza locale - Trasferimenti senza  vincolo
di  destinazione),  2.1.1.02  (Finanza  locale  -  Trasferimenti  con
vincolo settoriale di  destinazione)  e  2.1.1.03  (Finanza  locale -
Speciali interventi). 
    5. La somma di euro 20.802.858,65 e' cosi' ripartita: 
      a) euro 2.500.000,00, per gli interventi di cui al comma 2; 
      b) euro 2.480.994,92, per il fondo di cui al comma 3; 
      c)  euro  2.810.284,  per  gli  interventi  per  programmi   di
investimento (obiettivo programmatico 2.1.1.03 - capitolo 21245); 
      d) euro  13.011.579,73,  per  i  trasferimenti  finanziari  con
vincolo settoriale di destinazione secondo quanto stabilito dal comma
6 (obiettivo programmatico 2.1.1.02). 
    6. All'allegato A di cui all'art. 6, comma 2, lettera  c),  della
legge regionale 29/2008, sono apportate le seguenti modificazioni  in
aumento: 
      
 

              Parte di provvedimento in formato grafico