Art. 6 Fondo per speciali programmi di investimento-FoSPI 1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, gia' autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 per euro 32.960.254,00 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.), e' rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui: a) anno 2009: euro 3.179.872; b) anno 2010: euro 2.601.347; 2 Ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi 2009/2011 di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa complessiva di euro 38.905.567 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, capitolo 21245 parz.), gia' autorizzata ai sensi dell'art. 7, comma 3, della legge regionale n. 29/2008, e' cosi' suddivisa: a) anno 2009: euro 28.915.358; b) anno 2010: euro 5.166.149; c) anno 2011: euro 4.824.060. 3. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui all'art. 20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento per il triennio 2010/2012, gia' determinata dall'art. 7, comma 7, della legge regionale n. 29/2008 in euro 37.896.024, e' rideterminata in euro 40.911.590, ed e' indicativamente suddivisa in euro 29.718.100, per l'anno 2010, e euro 8.588.296, per l'anno 2011. All'autorizzazione della spesa e alla sua articolazione per annualita', ai fini dell'approvazione e del finanziamento dei progetti esecutivi relativi alle opere inserite nel programma, si provvede con legge finanziaria per il triennio 2010/2012 (obiettivo programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.). 4. Alla copertura del maggiore onere derivante dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3, pari a euro 2.810.284 per l'anno 2009, si provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza locale di cui all'art. 5, comma 5, lettera c).