Art. 6 
 
         Fondo per speciali programmi di investimento-FoSPI 
 
    1. La spesa per il programma Fospi 2008/2010 di cui  all'art.  20
della legge regionale n. 48/1995, gia' autorizzata ai sensi dell'art.
7, comma 2, della legge regionale n. 29/2008 per  euro  32.960.254,00
(obiettivo   programmatico   2.1.1.03,   cap.   21245   parz.),    e'
rideterminata complessivamente in euro 32.754.972 di cui: 
      a) anno 2009: euro 3.179.872; 
      b) anno 2010: euro 2.601.347; 
    2 Ai fini dell'approvazione  e  del  finanziamento  dei  progetti
esecutivi relativi alle opere inserite nel programma Fospi  2009/2011
di cui all'art.  20  della  legge  regionale  n.  48/1995,  la  spesa
complessiva di euro  38.905.567  (obiettivo  programmatico  2.1.1.03,
capitolo 21245 parz.), gia' autorizzata ai sensi dell'art.  7,  comma
3, della legge regionale n. 29/2008, e' cosi' suddivisa: 
      a) anno 2009: euro 28.915.358; 
      b) anno 2010: euro 5.166.149; 
      c) anno 2011: euro 4.824.060. 
    3. Ai fini dell'approvazione del programma Fospi di cui  all'art.
20 della legge regionale n. 48/1995, la spesa di riferimento  per  il
triennio 2010/2012, gia' determinata  dall'art.  7,  comma  7,  della
legge regionale n. 29/2008 in euro 37.896.024,  e'  rideterminata  in
euro 40.911.590, ed e' indicativamente suddivisa in euro  29.718.100,
per   l'anno   2010,   e   euro   8.588.296,   per    l'anno    2011.
All'autorizzazione  della  spesa  e  alla   sua   articolazione   per
annualita',  ai  fini  dell'approvazione  e  del  finanziamento   dei
progetti esecutivi relativi alle opere  inserite  nel  programma,  si
provvede con legge finanziaria per il triennio  2010/2012  (obiettivo
programmatico 2.1.1.03, cap. 21245 parz.). 
    4. Alla copertura del maggiore onere derivante  dall'applicazione
dei commi 1, 2 e 3,  pari  a  euro  2.810.284  per  l'anno  2009,  si
provvede con la quota di avanzo di amministrazione di finanza  locale
di cui all'art. 5, comma 5, lettera c).