Art. 7 Finanziamento per interventi di ripristino dei danni causati alla viabilita' comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009 1. La Giunta regionale e' autorizzata, con propria deliberazione, ad adottare per l'anno 2009, previo parere del consiglio permanente degli enti locali, piani straordinari di interventi finalizzati al ripristino dei danni causati alle infrastrutture viabili comunali dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009. 2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di cui al comma 1, provvedono direttamente gli enti locali interessati, mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 3. Le deliberazioni di cui al comma 1 stabiliscono, inoltre, i criteri e le modalita' per l'erogazione dei trasferimenti. 4. L'onere per l'applicazione del comma 1 e' determinato complessivamente, per l'anno 2009, in euro 3.000.000 (obiettivo programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37880).