Art. 7 
 
Finanziamento per interventi di ripristino  dei  danni  causati  alla
      viabilita' comunale dalle nevicate dell'inverno 2008/2009 
 
    1. La Giunta regionale e' autorizzata, con propria deliberazione,
ad adottare per l'anno 2009, previo parere del  consiglio  permanente
degli enti locali, piani straordinari di  interventi  finalizzati  al
ripristino dei danni causati  alle  infrastrutture  viabili  comunali
dalle consistenti nevicate dell'inverno 2008/2009. 
    2. Alla realizzazione degli interventi inseriti nei piani di  cui
al comma 1, provvedono  direttamente  gli  enti  locali  interessati,
mediante risorse derivanti da trasferimenti con vincolo settoriale di
destinazione di cui al titolo V della legge regionale n. 48/1995. 
    3. Le deliberazioni di cui al comma 1  stabiliscono,  inoltre,  i
criteri e le modalita' per l'erogazione dei trasferimenti. 
    4.  L'onere  per  l'applicazione  del  comma  1  e'   determinato
complessivamente, per  l'anno  2009,  in  euro  3.000.000  (obiettivo
programmatico 2.1.1.02 - capitolo 37880).